Il punto della Corte costituzionale sulla cd. “acquisizione sanante” ex art. 42-bis D.P.R. …
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis T.U. delle espropriazioni sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113, 42, 111, 1° e 2° comma, e 117, 1° comma, Cost..
L’art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 ha certamente reintrodotto la possibilità, per l’Amministrazione che utilizza senza titolo un bene privato per scopi di interesse pubblico, di evitarne la restituzione al proprietario (e/o la riduzione in pristino stato) attraverso un atto di acquisizione coattiva al proprio patrimonio indisponibile. Tale atto sostituisce il regolare procedimento ablativo prefigurato dal T.U. sulle espropriazioni e si pone, a sua volta, come una sorta di procedimento espropriativo semplificato, che assorbe in sé sia la dichiarazione di pubblica utilità, sia il decreto di esproprio, e quindi sintetizza uno actu lo svolgimento dell’intero procedimento, in presenza dei presupposti indicati dalla norma.
Nondimeno, l’adozione dell’atto acquisitivo è consentita esclusivamente allorché costituisca l’extrema ratio per la soddisfazione di “attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico”, come recita lo stesso art. 42-bis del T.U. delle espropriazioni. Dunque, solo quando siano stati escluse, all’esito di una effettiva comparazione con i contrapposti interessi privati, altre opzioni, compresa la cessione volontaria mediante atto di compravendita, e non sia ragionevolmente possibile la restituzione, totale o parziale, del bene, previa riduzione in pristino, al privato illecitamente inciso nel suo diritto di proprietà.
Solo adottando questa prospettiva ermeneutica, l’attribuzione del potere ablatorio (in questa forma eccezionale) può essere ritenuta legittima e tornano ad essere valorizzati – pur in assenza di una preventiva dichiarazione di pubblica utilità o in caso di suo annullamento o perdita di efficacia – i «motivi di interesse generale» presupposti dall’art. 42 Cost., secondo il quale il diritto di proprietà può essere compresso solo quando lo esiga il limite della “funzione sociale” .