Precetto, opposizione all’esecuzione e validità della procura
Precetto, opposizione all’esecuzione e validità della procura
Corte di Cassazione, sez. III Civile
Sentenza 22 gennaio – 20 aprile 2015, n. 7997
Presidente Salmè – Relatore Barreca
Procura, avvocato, esecuzione, precetto, opposizione, validità, cassazione, sentenza, civile, equitalia, cartella di pagamento, conferimento incarico, durata, notificazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha stabilito che la procura conferita all’avvocato durante la fase dell’opposizione agli atti esecutivi (come pure quella sul precetto) è valida anche per le fasi successive fasi successive (e per l’opposizione).
Nel caso di specie, il Tribunale accoglieva l’eccezione di estinzione del giudizio sollevata dall’ Equitalia perché l’atto introduttivo del giudizio di merito era stato notificato nel termine di sessanta giorni assegnato dal giudice dell’esecuzione ma tuttavia veniva notificato non alla parte personalmente, bensì al procuratore costituito del suddetto ente per la riscossione dei tributi nella fase dinanzi al giudice dell’esecuzione.
L’opponente, dunque, veniva condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell’opposta e, pertanto, proponeva ricorso straordinario sulla base di tre motivi : inesistenza del titolo esecutivo della cartella contestata in quanto tempestivamente impugnata davanti al Giudice di Pace; 2) omessa notificazione e mancata produzione della cartella di pagamento ; 3) avvenuto integrale pagamento della cartella;
Spiegano i Supremi Giudici che “quando si tratta di processo di opposizione agli atti esecutivi, nei rapporti tra la fase sommaria e la fase eventuale di merito, la presunzione di cui all’ultimo comma dell’art. 83 cod. proc. civ. non ha ragion d’essere e il mandato difensivo rilasciato per la proposizione del ricorso dinanzi al giudice dell’esecuzione (o per resistere al ricorso da altri proposto) è conferito anche per il giudizio di merito iniziato ai sensi del comma secondo dell’art. 618 cod. proc. civ.. Peraltro, il carattere eventuale di quest’ultimo giudizio consente che la procura venga espressamente limitata alla rappresentanza nella fase sommaria.
Parimenti, l’elezione di domicilio presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata per il procedimento dinanzi al giudice dell’esecuzione, non espressamente limitata alla fase sommaria, conserva validità oltre tale fase, sicché la citazione per il giudizio di merito che la segue è validamente notificata al procuratore costituito.
In conclusione, va affermato che il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, cosi come risultante dalle modifiche apportate agli artt. 618 cod. proc. civ. e 185 disp. att. cod. proc. civ. dalla legge 24 febbraio 2006 n. 52, pur essendo diviso in due fasi, conserva una struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito è in collegamento con la fase sommaria.
Da ciò consegue:
– che la procura, rilasciata al difensore per l’opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice dell’esecuzione, è da intendersi conferita anche per il successivo eventuale giudizio di merito, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte che limiti il mandato alla fase sommaria;
– che l’atto di citazione per il giudizio di merito che segue la fase sommaria dinanzi al giudice dell’esecuzione è validamente notificato presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata già nella prima fase, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte che ne limiti la validità alla prima fase“.
Pertanto, sulla base di quanto appena detto, continuano gli ermellini, “è valida la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di merito, che, nell’opposizione agli atti esecutivi, segua la fase sommaria dinanzi al giudice dell’esecuzione, eseguita non alla parte personalmente ma nel domicilio da questa eletto presso il proprio difensore già nella prima fase; è onere di chi eccepisce la nullità della notificazione provare che la procura conferita nella fase sommaria fosse espressamente limitata a quest’ultima“.
Articolo 615 Codice di Procedura Civile
Forma dell’opposizione
Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo.
Quando è iniziata l’esecuzione, l’opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa [disp. att. 184]. Questi fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto [disp. att. 184, 185, 186]
Articolo 617 Codice di Procedura Civile
Forma dell’opposizione
Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto [disp. att. 187].
Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell’inizio dell’esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.
Articolo 83 Codice di Procedura Civile
Procura alle liti
Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura [125].
La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso[370], della comparsa di risposta [167, 416] o d’intervento[267], del precetto [480] o della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato [499, 525, 551, 563]. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa.
Leggi il testo della sentenza
L’articolo Precetto, opposizione all’esecuzione e validità della procura sembra essere il primo su sentenze cassazione.