La funzione del segretario comunale tra certezze de jure condito e proposte de jure condendo
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Preliminarmente, si afferma la giurisdizione del g.a perché oggetto di impugnazione non è la revoca della posizione organizzativa della ricorrente, ma un atto di macro-organizzazione dell’ente e, cioè, una delibera giuntale con cui si affida l’ufficio legale, sopprimendo la posizione organizzativa della ricorrente iscritta nell’albo speciale degli avvocati abilitati alla difesa dell’ente pubblico, al Direttore Affari Istituzionali e legali, coincidente con il Segretario non iscritto in tale albo.
Si richiama, per valorizzare l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocatura, “l’orientamento della giurisprudenza amministrativa che ritiene necessaria la netta separazione dell’Ufficio (legale, n.d.r.) da tutto l’apparato amministrativo dell’Amministrazione (ex plurimis, TAR Basilicata, Sez. I, 8 luglio 2013, n. 405) e l’illegittimità della sua sottoposizione al Segretario comunale in quanto vertice della struttura amministrativa (TAR Sardegna, Sez. II, 14 gennaio 2008 n. 7).”
Il Tar, inoltre, ha richiamato la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”,(’art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247), che al comma 2 prevede, con riferimento agli uffici legali interni alle Amministrazioni pubbliche e per quanto di interesse, che «…la responsabilità dell’ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale».