Sui criteri di liquidazione del danno da mancata aggiudicazione (a proposito di EXPO 2015)
Cons. St., Sez. IV, 9 febbraio 2015, n. 656.
Presidente Giaccardi; Estensore Russo.
Nel caso in cui l’impresa ottenga il risarcimento del danno da mancata aggiudicazione, non vi sono i presupposti per il risarcimento per equivalente dei costi di partecipazione alla gara, atteso che mediante il rimedio riparatorio non può farsi conseguire all’operatore economico un beneficio maggiore di quello suscettibile di derivare dall’aggiudicazione.
Quanto al danno da lucro cessante, in assenza di allegazione probatoria idonea a dimostrare l’utile ritraibile dall’aggiudicazione dell’appalto, il risarcimento deve essere liquidato in via equitativa nella misura del 5% dell’offerta, in quanto è ragionevole ritenere che l’impresa abbia riutilizzato mezzi e manodopera destinati alla gara da cui è stata esclusa per lo svolgimento di altri lavori, servizi o forniture, vedendo così ridotta la propria perdita di utilità.
Inoltre, poiché il fatto stesso di eseguire un appalto pubblico accresce la capacità di competere sul mercato e quindi la chance di aggiudicarsi ulteriori appalti, deve ritenersi risarcibile il cd. danno curriculare, che si pone in termini obiettivi per l’intervenuta esclusione dal mercato “pubblico” ed è pertanto intrinsecamente e necessariamente valutabile in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.