Distanze nelle costruzioni, la questione passa alle Sezioni Unite
Distanze nelle costruzioni, la questione passa alle Sezioni Unite
Corte di Cassazione II Sezione
Ordinanza 12 Marzo 2015 n. 4965
Le questioni relative alle distanze tra confini da rispettare spesso e volentieri interessano i giudici di Piazza Cavour e, proprio per questa ragione, al fine di mettere ordine ed evitare così possibili diverse interpretazioni dell’istituto, la seconda sezione della Suprema Corte ha chiesto alle Sezioni Unite di interessarsene.
Più nello specifico, la Corte ha chiesto di chiarire, con riferimento al concetto di prevenzione, ciò che debba intendersi parlando di costruzioni e di distanze dai confini. Colui che costruisce per primo impone la distanza da rispettare a chi edifica in un momento successivo che dovrà necessariamente adeguarsi alla costruzione pre-esistente. Come devono considerarsi i regolamenti locali quando impongono distanze differenti rispetto all’art. 873 c.c.
Ecco cosa dice l’articolo di riferimento :
Articolo 873 Codice Civile
Distanze nelle costruzioni
Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore [878].
La questione merita l’attenzione delle Sezioni Unite perchè vi sono diverse sentenze contrastanti in materia. Alcune decisioni della Cassazione infatti ritengono che si possa costruire in aderenza alla costruzione già presente ovvero nel confine qualora non vi sia vicina alcuna costruzione già edificata (imponendo in questo caso al vicino il rispetto delle distanze), altre invece riportano la questione ai regolamenti edilizi secondo cui anche chi costruisce per primo deve rispettare la distanza dal confine (almeno per la metà di quella prevista).
Leggi l’ordinanza n. 4965-2015
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