Lo scioglimento del Consiglio comunale per le dimissioni contestuali della metà più uno dei …
L'art. 141 lett. b) n. 3 D.Lgs. n. 267/2000, non introduce una diversa e speciale forma di dimissioni rispetto a quella regolamentata dall'art. 38 del medesimo decreto legislativo. Con tale norma, infatti, si è semplicemente inteso far scaturire un preciso effetto giuridico (lo scioglimento dell'organo) al verificarsi di un mero fatto (le contestuali dimissioni di più della metà dei consiglieri), sulla base della presunzione che la contestuale presentazione delle dimissioni della metà più uno dei consiglieri sottende la volontà politica di sciogliere il Consiglio: non si configura, pertanto, un "atto collettivo" di dimissioni, allo stesso tempo unitario e plurimo, ma un mero fatto a cui consegue l'effetto dissolutorio previsto dalla norma.