Il principio del cd. “utile necessario” non è suscettibile di applicazione gli enti no profit
Cons. Stato, Sez. V, 16 gennaio 2015, n. 84.
Presidente Poli; Estensore Caringella.
Il principio del cd. “utile necessario” trova fondamento, in assenza di una base normativa espressa, nel carattere innaturale e, quindi, intrinsecamente inaffidabile di un’offerta in pareggio, che contraddica lo scopo di lucro e, in definitiva, la ratio essendi delle imprese, nonché, più in generale, dei soggetti che operano sul mercato in una logica strettamente economica.
Nondimeno, detta finalità, che è alla base del principio e ne definisce i confini applicativi, non è estensibile a soggetti che operano per scopi non economici, bensì sociali o mutualistici, per i quali l’obbligatoria indicazione di un’utile di impresa si tradurrebbe in una prescrizione incoerente con la relativa vocazione non lucrativa.