Il Tar Lazio prende posizione sulla notificazione a mezzo pec nel processo amministrativo e sul …
Tar Lazio, Roma, Sez. III- ter, 13 gennaio 2015, n. 396.
Presidente Daniele; Estensore di Nezza.
Nel giudizio amministrativo non è ancora operante la facoltà per gli avvocati di notificare l’atto introduttivo con modalità telematiche in assenza di previa autorizzazione ai sensi dell’art. 52, co. 2, c.p.a. In tal caso la notifica è nulla e il ricorso è inammissibile, ferma restando l’applicabilità dell’art. 44, co. 3, c.p.a. e quindi l’efficacia sanante della costituzione delle parti intimate.
L’art. 120, co. 5, c.p.a., coerente con la regola generale dettata dall’art. 41, co. 2, c.p.a., non è derogato dall’art. 79 d.lgs. n. 163/2006 (v. ex plur., Cons. Stato, sez. V, 19 marzo 2014, n. 1348) con la conseguenza che, pur essendo prevista la puntuale comunicazione delle esclusioni e delle aggiudicazioni, questa non esclude che il termine per l’impugnazione decorra, secondo le regole generali, dalla piena conoscenza dell’atto acquisita con altre forme, ivi compresa la partecipazione alla seduta in cui vengono assunte le decisioni del seggio di gara che sono “deliberazioni” a tutti gli effetti.