Il fallimento dell’impresa ausiliaria nella fase che precede la stipula del contratto.
Tar Lombardia, Milano, Sez. III, 29 dicembre 2014, n. 3212
Presidente Leo; Estensore Di Mario
E’ legittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante ha revocato in autotutela l’aggiudicazione di una gara di appalto, motivato con riferimento al sopravvenuto fallimento dell’impresa indicata dall’aggiudicataria, in sede di gara come propria ausiliaria ex art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006, nel caso in cui il fallimento sia intervenuto quando l’aggiudicazione definitiva non era ancora divenuta efficace, ex art. 11 del d.lgs. 163 del 2006, essendo ancora in corso la fase di verifica dei requisiti dell’aggiudicataria stessa. Infatti: a) solo con la verifica dei requisiti dell’aggiudicataria si conclude la fase di gara e si apre quella successiva della stipulazione del contratto; b) durante la fase di gara, non è consentita la sostituzione di un’impresa partecipante, in quanto tale sostituzione incide sulla trasparenza delle operazioni di gara e sulla par condicio dei partecipanti; c) l’immodificabilità soggettiva dei partecipanti durante la gara è indispensabile per una valutazione obiettiva sia dell’offerta, sia dell’affidabilità del contraente e costituisce il presupposto necessario per un sano e trasparente confronto concorrenziale tra le imprese partecipanti; d) la mancanza o la perdita dei requisiti di gara, in questa fase, costituisce causa di esclusione dalle gare e non semplice motivo di sanatoria.