Incompatibilità e conflitto di interesse in sede di gara: i chiarimenti del T.a.r. Lazio.
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-ter, 5 gennaio 2015, n. 21.
Presidente Filippi; Estensore Rotondi.
Non può considerarsi illegittima l’aggiudicazione di una gara d’appalto indetta da un’Amministrazione comunale per l’affidamento di un pubblico servizio allorché il presidente della società cooperativa risultata aggiudicataria svolga lavori socialmente utili presso lo stesso Comune, nonché nel caso in cui del consiglio di amministrazione della medesima società faccia parte un soggetto che rivesta, contemporaneamente, la carica di consigliere comunale presso l’ente locale. Invero, i lavori socialmente utili non configurano un rapporto di impiego la cui titolarità preclude, pena la risoluzione del rapporto di lavoro, lo svolgimento di attività privata. Inoltre, l’art. 63, comma 1°, n. 2 del T.U.E.L., laddove vieta anche ai consiglieri comunali di aver parte, direttamente o indirettamente, in appalti nell’interesse del Comune, non trova applicazione qualora aggiudicataria dell’appalto sia una società cooperativa, stante quanto disposto dal comma 2° della medesima norma.