Dibattimento e lettura delle dichiarazioni rese nelle indagini
Dibattimento e lettura delle dichiarazioni rese nelle indagini
Presidente Ippolito – Relatore Bassi
La Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha esaminato un interessante caso che spiega chiaramente quando, nel corso del dibattimento, puo’ darsi lettura delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti durante la fase delle indagini.
Nel merito, il giudice d’appello rilevava che le dichiarazioni rese dalla persona offesa, acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. (alla luce del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza del 22 maggio 2009), sono pienamente utilizzabili in quanto soggettivamente credibili, intrinsecamente attendibili nonché confermate da diverse emergenze probatorie, in particolare dalle dichiarazioni rese dagli altri testi escussi; che, sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, si dovevano ritenere integrati tanto il delitto di tentata estorsione, sussistendo l’ingiustizia del profitto anche se la violenza e minaccia sia usata dall’agente per ottenere l’adempimento di un’obbligazione naturale non azionabile davanti al giudice, quanto il reato di rapina, aggravato dalla circostanza delle più persone riunite.
Veniva quindi presentato ricorso per Cassazione dai difensori dell’imputato che lamentavano la violazione di diverse norme della legge penale e processuale nonché ritenevano viziata la motivazione della sentenza sotto diversi profili.
In particolare, in relazione agli artt. 129, 61, 63, 66, 191, 192, 194, 196, 197, 349, 392, 512, 526, 530, 533, 544, 546, 627, 628 cod. proc. pen. e 6 CEDU, per avere la Corte territoriale utilizzato a sostegno della decisione di condanna le dichiarazioni rese dalla parte offesa, soggetto non compiutamente identificato rispetto al quale non può esprimersi un valido giudizio di credibilità soggettiva; per avere il giudice d’appello ritenuto acquisibili le dichiarazioni del medesimo ai sensi dell’art. 512 codice di rito nonostante l’impossibilità della sua audizione dibattimentale fosse prevedibile, dal momento che egli si era reso irreperibile subito dopo i fatti; per avere la Corte utilizzato le dichiarazioni di soggetto che si era volontariamente sottratto all’esame dibattimentale, imputato in procedimento connesso (avendo egli commesso il reato di contrabbando), le cui dichiarazioni non avrebbero pertanto potuto essere utilizzate non solo contra se, ma anche contra alios, e stante la mancanza di riscontri esterni.
Per i giudici di Piazza Cavour, “il ricorso è fondato” e, pertanto, hanno disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli per un nuovo giudizio.
Si legge nella sentenza “l’utilizzazione, previa lettura, delle dichiarazioni pre-dibattimentali di un soggetto divenuto successivamente irreperibile, in funzione di provare la colpevolezza dell’imputato presuppone, da parte del giudice, un rigoroso accertamento sulla causa dell’irreperibilità, in modo da escludere che essa dipenda dalla volontà di sottrarsi all’esame dibattimentale (Cass. Sez. 6, n. 12374 del 11/02/2013, Tiani e altro, Rv. 255390). Come questa Corte ha sancito a Sezioni Unite, ai fini dell’operatività (art. 526, comma primo, bis cod. proc. pen.) del divieto di provare la colpevolezza dell’imputato sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame dell’imputato o del suo difensore, non è necessaria la prova di una specifica volontà di sottrarsi al contraddittorio, ma è sufficiente – in conformità ai principi convenzionali (art. 6 CEDU) – la volontarietà dell’assenza del teste determinata da una qualsiasi libera scelta, sempre che non vi siano elementi esterni che escludano una sua libera determinazione (Cass. Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, D. F., Rv. 250198).
D’altra parte, se costituisce principio di diritto ormai consolidato quello secondo il quale non può dirsi prevedibile l’irreperibilità in dibattimento del soggetto dichiarante per il solo fatto che questi sia un cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno (ex plurimis Cass. Sez. 2, n. 14850 del 4/3/2009, Del Gaudio Rv. 244055), tuttavia, le circostanze di fatto sussistenti nel caso di specie, bene evidenziate nell’atto d’appello (e riprodotte nelle pagine 11 e seguenti del ricorso), avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale a verificare in modo approfondito se la sopravvenuta impossibilità di ripetizione delle dichiarazioni di Sa.Sa. nella sede dibattimentale fosse effettivamente imprevedibile in tale fase pre-processuale.
Ed invero, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, condizione essenziale per la legittima lettura, ex art. 512 cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da persone informate dei fatti è che la loro impossibilità di ripetizione sia dovuta a fatti o circostanze imprevedibili (Cass. Sez. 6, n. 14550 del 30/01/2004, Danesi, Rv. 229241). L’imprevedibilità va valutata con riferimento alle conoscenze di cui la stessa parte poteva disporre fino alla scadenza del termine entro il quale avrebbe potuto chiedere l’incidente probatorio (Cass. Sez. 3, n. 25110 del 13/02/2007, La Tela, Rv. 236962).
in particolare, questo giudice di legittimità ha ritenuto che, nel caso di dichiarazioni pre-dibattimentali rese da un cittadina extracomunitario non in regola con il permesso di soggiorno, che fornisca solo una residenza rivelatas, sin da subito inesistente, essendo estremamente probabile, se non certa, la futura impossibilità di reperimento, costituisce diritto-dovere per il P.M. procedente di richiedere l’incidente probatorio (Cass. Sez. 6, n. 14550 del 30/01/2004, Danesi, Rv. 229241).
Allorché sussista un fondato motivo per ritenere non ripetibili nel dibattimento le dichiarazioni di una persona informata dei fatti, il pubblico ministero è dunque tenuto a chiedere l’incidente probatorio allo scopo di cristallizzare le dichiarazioni del teste, con la conseguenza che, in caso di impossibilità di assumere le dichiarazioni in incidente probatorio per impossibilità di reperire il testimone, verrà certificata per tabulas una situazione di impossibilità sopravvenuta di ripetizione, legittimante, vista la diligente e tempestiva attivazione dell’inquirente, la lettura delle dichiarazioni assunte in indagini.
Tirando le fila di quanto sopra, ritiene il Collegio che i giudici di merito non abbiano adeguatamente motivato in ordine alla ragione per la quale si possa ritenere che, al momento in cui il pubblico ministero era ancora in tempo per chiedere l’esperimento dell’incidente probatorio, fosse imprevedibile l’irreperibilità a dibattimento di un soggetto, come la parte offesa, del tutto privo di documenti, che aveva indicato un domicilio di residenza risultato inesistente e si era reso irreperibile pochi giorni dal fatto.”
Leggi il testo della sentenza
Articolo 512 Codice di Procedura Penale
Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione
1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso dell’udienza preliminare [422] quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione.
1-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali relativi all’acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all’articolo 240
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