Omosessuali perseguitati e richiesta d’asilo
Omosessuali perseguitati e richiesta d’asilo
Corte di Giustizia UE, Grande Sezione
Sentenza 2 dicembre 2014
Cause riunite C-148/13:C-149/13; C-150/13
Libertà, sicurezza, giustizia, status di rifugiato, elementi di prive, valutazione, orientamento sessuale, persecuzione, omosessualità, omosessuale, asilo, asilo politico,
Con la sentenza che di seguito si riporta, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha esaminato, riunendo diversi procedimenti, il caso della richiesta d’asilo per gli omosessuali perseguitati.
In particolare, la Corte si è soffermata nel valutare quanto dettato dalle direttive 2004/83 e 2005/85 che trattano appunto di quelle norme minime sulle condizioni per l’attribuzione, a cittadini di paesi terzi, della qualifica di rifugiato e sulle procedure di esame delle richieste di asilo precisando i diritti dei richiedenti, ed ha affermato che ai fini della medesima direttiva si intende per “rifugiato” un cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese.”
Ecco gli argomenti trattati nella sentenza :
«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Articolo 4 – Valutazione dei fatti e delle circostanze – Modalità di valutazione – Accettazione di taluni elementi di prova – Portata dei poteri delle autorità nazionali competenti – Timore di persecuzione a causa dell’orientamento sessuale – Differenze tra, da un lato, i limiti relativi alle verifiche delle dichiarazioni e delle prove documentali o di altro tipo quanto all’asserito orientamento sessuale di un richiedente asilo e, dall’altro, quelli che si applicano alle verifiche di tali elementi concernenti altri motivi di persecuzione – Direttiva 2005/85/CE – Norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato – Articolo 13 – Condizioni a cui è soggetto il colloquio personale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 1 – Dignità umana – Articolo 7 – Rispetto della vita privata e della vita familiare»
Leggi il testo della sentenza
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