Possibilità di recesso di un’impresa partecipante ad un r.t.i. dopo l’aggiudicazione definitiva
Consiglio di Stato, Sez. III, 21 novembre 2014, n. 5752
Presidente FF Cacace; Estensore D'Alessio
Nelle pubbliche gare, le modifiche soggettive nell’ambito di riunioni temporanee d’imprese che si pongono in contrasto con il principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche – previsto dall’art. 37 del codice dei contratti pubblici – sono quelle che portano all’aggiunta o alla sostituzione delle imprese partecipanti alla r.t.i. Debbono invece ritenersi ammesse le modificazioni soggettive che conducono al recesso di una delle imprese del raggruppamento, a condizione che il recesso dell’impresa componente di un raggruppamento non sia volto a sanare una situazione di preclusione all’ammissione alla procedura sussistente al momento dell’offerta in ragione della sussistenza di cause di esclusione riguardanti il soggetto recedente, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti.