La quantificazione del risarcimento per equivalente da mancata aggiudicazione
L'art. 124 c.p.a, nel caso in cui il giudice non dichiari l'inefficacia del contratto, prevede che lo stesso disponga il risarcimento del danno, a condizione che il medesimo sia effettivamente subito e venga provato in giudizio, conformemente al principio generale di distribuzione dell'onere della prova ex art 2697 c.c.
Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che “nelle gare pubbliche, ai sensi dell'art. 124 co. 1, c.p.a. il risarcimento del cd. lucro cessane è subordinato alla prova, a carico dell'impresa ricorrente, della percentuale di utile effettivo che avrebbe conseguito se fosse risultata aggiudicataria dell'appalto, prova desumibile in via principale dall'esibizione dell'offerta economica presentata al seggio di gara” (Cons. St., sez. III, 25 giugno 2013, n. 3437; Cons. St. 5846/2012 cit.).