Separazione e riconciliazione tra i coniugi
Separazione e riconciliazione tra i coniugi
Corte di Cassazione, sezione VI Civile – 1
Ordinanza 16 ottobre – 21 novembre 2014, n. 24833
Presidente Di Palma – Relatore Bisogni
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha affrontato il caso della riconciliazione tra coniugi e le conseguenze relative alla separazione.
Un argomento interessante visto che non è poi così frequente la riconciliazione tra coniugi dopo che sia stata dichiarata, con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Vivere di nuovo sotto lo stesso tetto ma continuare a versare l’assegno per gli alimenti non sarebbe una riconciliazione anzi, per certi versi, si verrebbe a creare una situazione del tutto incompatibile con l’Istituto in esame.
I diritti e doveri dei coniugi (col matrimonio) riguardano l’assistenza morale e materiale, la collaborazione nell’interesse della famiglia e la coabitazione. I coniugi liberamente decidono di formare insieme una famiglia, di unire le proprie forze contribuendo ai loro reciproci (oltre a quelli degli eventuali figli).
La riconciliazione riapre questa realtà e, pertanto, il rapporto basato sulla solidarietà e sul reciproco obbligo di assistenza torna ad essere garantito (oltre che dalla volontà delle parti) dalla norma (art. 143 c.c.) e non dalla sentenza di separazione che, pertanto, cessa di produrre effetti divenendo in un certo senso “superata”.
Il problema è quello di stabilire quando si può parlare di riconciliazione tra coniugi.
Ricominciare ad incontrarsi di frequente, fare un viaggio insieme (e per certi versi anche tornare a vivere sotto lo stesso tetto) non sono manifestazioni univoche della volontà di non voler più proseguire la separazione ma potrebbero solo essere la volontà di conservare un buon rapporto.
Ci vuole qualcosa di più per poter parlare di riconciliazione. Per la Cassazione la riconciliazione avviene attraverso la ricostituzione del consorzio familiare ovverosia riprendendo quelle relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti che costituiscono la ricomposizione della comunione coniugale di vita.
Per gli ermellini “dopo la separazione la giurisprudenza di questa Corte ritiene che la cessazione degli effetti della separazione si determina a seguito di riconciliazione, che non può consistere nel mero ripristino della situazione “quo ante”, ma nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione“
Leggi il testo della sentenza
Articolo 154 Codice Civile
Riconciliazione
La riconciliazione tra i coniugi comporta l’abbandono della domanda di separazione personale già proposta.
Articolo 143 Codice Civile
Diritti e doveri reciproci dei coniugi
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
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