I criteri di quantificazione delle astreintes applicate alle condanne pecuniarie
Allorché ne sussistano i presupposti di applicabilità, le astreintes, astrattamente ammissibili anche per le sentenze di condanna pecuniaria, devono essere quantificate in misura percentuale rispetto alla somma capitale di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse quale criterio di commisurazione; invero, su tale somma devono essere calcolati, dapprima, gli interessi legali, volti a compensare il ritardo nell’adempimento, e, successivamente, l’importo dovuto a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4°, lett. e) c.p.a..