La colpevolezza della P.A. in caso di violazione della legge sul procedimento amministrativo
Per effetto della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 30 settembre 2010, causa C-314/09 limitatamente al settore dei contratti pubblici non grava sul ricorrente danneggiato l’onere di provare che il danno derivante dal provvedimento amministrativo illegittimo è conseguenza di un comportamento colposo dell’Amministrazione, con la conseguenza che quest’ultima soltanto in tali evenienze non può sottrarsi all'obbligo di risarcire i danni cagionati dal suo provvedimento illegittimo adducendo l’insussistenza di dolo o di colpa nel suo operato.
L’annullamento del provvedimento amministrativo per vizi formali – tra i quali si può annoverare non solo il difetto di motivazione, ma anche – e soprattutto – i vizi del procedimento – non reca di per sé alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto dal provvedimento caducato ope iudicis e non può pertanto costituire il presupposto per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno.
La conclusione non muta anche per il c.d. “danno da ritardo”: il giudice amministrativo può infatti riconoscere il risarcimento del danno causato al privato dal comportamento inoperoso dell'Amministrazione soltanto qualora sia stata accertata la spettanza del c.d. “bene della vita”, che costituisce il presupposto indispensabile, in materia di risarcimento degli interessi legittimi di tipo pretensivo, per poter configurare una condanna della stessa al risarcimento del relativo danno.