Il rapporto di autonomia tra public e private enforcement del diritto della concorrenza secondo …
L’AGCM può liberamente concludere il procedimento amministrativo con l’accettazione degli impegni ai sensi dell’art. 14 ter l. n. 287/1990, anche ove questi non siano in grado di rimuovere gli effetti anticoncorrenziali medio tempore prodotti e, quindi, ove ciò renda più gravoso l’accertamento dell’illecito in sede civile: gli strumenti di public e private enforcement delle violazioni del diritto della concorrenza sono autonomi e non “connessi”. La discrezionalità dell’AGCM nella valutazione degli impegni, in conformità con quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria, può essere censurata solamente in caso di errore manifesto.