Il risarcimento del danno da occupazione illegittima
Secondo la giurisprudenza costante del Consiglio di Stato, il risarcimento del danno per la perdita di terreni espropriati deve essere commisurato in base al valore venale effettivo (cfr. Sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2482, 14 maggio 2014, n. 2470, 22 gennaio 2014, n. 306, 6 dicembre 2013, n. 5820, poc’anzi citata, 21 ottobre 2013, n. 5095, 30 settembre 2013, n. 4871, 9 gennaio 2013, n. 76).
Quindi ai fini del risarcimento del danno da illegittima espropriazione debbano essere riconosciute anche le potenzialità economiche di terreni, non coincidenti con il loro sfruttamento agricolo, e non formalmente trasfuse negli strumenti urbanistici mediante l’attribuzione di un indice fondiario, ma comunque compatibili con la tipizzazione da questi impressa ed inoltre non in contrasto con vincoli inderogabili di legge o da questa discendenti.
Pertanto, deve darsi continuità alla regola che consente al proprietario dei terreni espropriati di offrire la concreta prova in giudizio di tali potenzialità, avuto riguardo alle obiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini del fondo, ivi compresa la sua ubicazione più o meno interna o esterna a centri abitati, la presenza di opere urbanizzative e di altre infrastrutture.