La responsabilità della Pubblica Amministrazione nei casi di inosservanza del termine di …
L'art. 2-bis, comma 1, L. n. 241 del 1990, nel prevedere il danno per l'inosservanza del termine di conclusione del procedimento, non collega l'ipotesi risarcitoria al mero superamento del termine procedimentale (senza che sia intervenuta l'emanazione del provvedimento finale), ma pone l'inosservanza del termine normativamente previsto come presupposto causale del danno ingiusto eventualmente cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa di detto termine. In definitiva, la sola violazione del termine di durata del procedimento, di per sé, non dimostra l'imputabilità del ritardo, potendo la particolare complessità delle attività prescritte o il sopraggiungere di evenienza non imputabili all'Amministrazione escludere la sussistenza della colpa.