Il Consiglio di Stato conferma la natura endoprocedimentale delle determinazioni circa …
Per quanto concerne l’eccezione di inammissibilità derivante dalla mancata impugnazione del provvedimento del 24 giugno 2009, il Collegio condivide quanto affermato dal T.a.r. che, con ampia e approfondita motivazione, ha sottolineato che le comunicazioni con cui l’AGCM, nella fase che precede l’adozione del provvedimento finale, informa l’impresa istante circa l’ammissione o l’esclusione dai benefici rivestono natura endoprocedimentale, essendo la definitiva decisione adottata unicamente con il provvedimento finale.
L’esame dei motivi di appello impone (considerato l’obbligo gravante sui “giudici di ultima istanza” e che le società appellanti lo hanno espressamente richiesto) di rimettere alla Corte di Giustizia dell’UE alcune questioni relative alla corretta interpretazione del diritto dell’Unione Europea in merito alla corretta applicazione del programma di clemenza da parte dell'AGCM.