Risarcimento dei danni per ritardata emissione del nulla osta della soprintendenza
La domanda risarcitoria per ritardata emissione del nulla osta della soprintendenza è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto il danno lamentato è stato provocato dal cattivo uso del potere da parte della Soprintendenza, che solo nel 2002 ha consentito l’esecuzione di taluni interventi e, di conseguenza, ha reso possibile il completo utilizzo degli immobili.
Il danno, per essere risarcibile, deve essere certo e non meramente probabile, o comunque deve esservi una rilevante probabilità del “risultato utile” e ciò è quello che “distingue la chance risarcibile dalla mera e astratta possibilità del risultato utile, che costituisce aspettativa di fatto, come tale irrisarcibile”.
In tal senso, la giurisprudenza ha ancorato il risarcimento del danno c.d. “da perdita di chance” a indefettibili presupposti di certezza dello stesso, escludendo il caso in cui l’atto, ancorché illegittimo, abbia determinato solo la perdita di una “eventualità” di conseguimento del bene della vita. Ed infatti, in tale ultimo caso, risulta pienamente esaustiva la tutela ripristinatoria offerta dall’annullamento e dalle sue conseguenze.