Presupposti e limiti di risarcibilità del danno da tardiva assunzione del pubblico dipendente
In ipotesi di responsabilità risarcitoria della P.A. da tardiva assunzione del pubblico dipendente, il danno risarcibile può essere quantificato equitativamente – ai sensi del combinato disposto degli artt. 2056, commi 1° e 2°, e 1226 c.c. – in una somma pari al cinquanta per cento delle retribuzioni che sarebbero state corrisposte nel periodo intercorrente tra la data della mancata assunzione e quella dell’effettivo collocamento in servizio, con esclusione della parte variabile della retribuzione relativa alle funzioni, nonché di quanto, a qualsiasi titolo, percepito nel medesimo periodo per attività lavorative.
Nondimeno, il risarcimento deve essere congruamente ridotto allorquando si accerti che il ricorrente, in violazione del cd. duty to mitigate di cui all’art. 1227 c.c., si sia volontariamente astenuto dallo svolgimento di attività lavorative in attesa dell’assunzione.