Legittimazione a ricorrere e modificazioni soggettive in corso di gara
SOMMARIO
1. La legittimazione a ricorrere, l’interesse a ricorrere e l’interesse strumentale.
2. L’evidenza pubblica e la tutela della concorrenza.
3. Partecipazione alla gara e cessione di azienda: obblighi informativi durante la gara e dopo la cessione del contratto.
4. Ricorso incidentale ed ordine di esame.
5. Conclusioni
La legittimazione a ricorrere coincide con la titolarità di una situazione giuridica tutelabile in base all’ordinamento, generalmente corrispondente ad un interesse legittimo; nelle controversie riguardanti l’affidamento dei contratti pubblici, sono legittimati a ricorrere, salvo alcune tassative eccezioni, esclusivamente i soggetti partecipanti alla gara.
Il D. Lgs. 163/2006, all’art. 51, riconosce l’ammissibilità di vicende societarie del partecipante alla gara; in tali circostanze rimane comunque doveroso l’accertamento, da parte della stazione appaltante, delle qualità soggettive dell’impresa subentrante, con particolare riferimento ai requisiti di partecipazione. La mancata comunicazione, da parte del cessionario, dei requisiti previsti dall’art. 38 del Codice determina l’irrilevanza della cessione di azienda nei confronti della procedura di gara, con conseguente mancanza di legittimazione a ricorrere avverso l’aggiudicazione definitiva in capo al cessionario.
La tutela dell’aggiudicatario è assicurata attraverso l’esperimento del ricorso incidentale. In giurisprudenza è sorto il dibattito circa l’ordine di esame da parte del giudice dei ricorsi, principale ed incidentale: per la Corte di Giustizia (sentenza 4 luglio 2013, C-100/12) è da escludersi l’esame prioritario del ricorso incidentale escludente, senza l’esame di quanto addotto dal ricorrente in via principale.