Sulla sospensione del sindaco decide il giudice ordinario
Sulla sospensione del sindaco decide il giudice ordinario
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili
Ordinanza 26 – 28 maggio 2015, n. 11131
Presidente Rovelli – Relatore Petitti
Il caso esaminato dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento riguarda un noto caso che ha occupato molto spazio nelle trasmissioni tv degli ultimi mesi poichè la seconda sezione del Tribunale di Roma aveva condannato in primo grado il Sindaco di Napoli alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione e all’interdizione dai pubblici uffici per anni uno, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, per diverse ipotesi di reato riconducibili all’art. 323 cod. pen.
Trattandosi di fattispecie delittuosa per cui era prevista la sospensione di diritto dalle cariche elettive nei confronti di chi avesse riportato condanna, omessa la garanzia partecipativa di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per esigenze di celerità ed attesa la natura vincolata del potere, il Prefetto di Napoli notificava all’organo che aveva proceduto alla convalida dell’elezione l’avvenuto accertamento dei presupposti di legge per la sospensione del Sindaco dalla carica
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il giorno 8 ottobre 2014, il sindaco impugnava innanzi al TAR per la Campania il provvedimento prefettizio, chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari. Si costituivano in giudizio il Prefetto di Napoli, che, oltre a svolgere difese nel merito della controversia, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, assumendo trattarsi di questioni inerenti alla tutela di un diritto soggettivo la cui lesione sarebbe direttamente riconducibile alla legge.
All’esito della camera di consiglio del 22 ottobre 2014, il giudice adito, con ordinanza del 22-30 ottobre 2014, n. 1801, accoglieva provvisoriamente la domanda cautelare e sospendeva provvisoriamente gli effetti dell’impugnato provvedimento prefettizio fino alla camera di consiglio di ripresa del giudizio cautelare successiva alla definizione della questione di legittimità costituzionale contestualmente sollevata, avente ad oggetto l’art. 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, in relazione all’art. 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 51, primo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione.
Il Consiglio di Stato, sez. III, con ordinanza 20 novembre 2014, n. 5343, riuniti i giudizi, precisava che poteva “prescindersi dall’esame delle eccezioni di inammissibilità dei ricorsi rubricati ai nn. 8841 e 8987 reg. sez. 2014 su cui le stesse parti hanno ravvisato di non insistere nella presente fase contenziosa”.
Riteneva, quindi, in via pregiudiziale, quanto all’eccepito difetto di giurisdizione, che “lo stesso postula una diffusa e definitiva delibazione in sede di merito, tenuto conto, da un lato, che si tratta di sospensione di diritto (art. 11 del d.lgs. n. 235 del 2012), rispetto alla quale l’atto del Prefetto ha valore solo dichiarativo e, dall’altro lato, che detto evento non incide in via definitiva sul diritto di elettorato passivo ma, allo stato, sull’esercizio del mandato”; nel merito, respingeva gli appelli cautelari.
La Corte ha precisato di aver già “affermato che la pronuncia, da parte del giudice amministrativo, sull’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato con il giudizio principale, non rende inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, proposto con riguardo a tale giudizio, ancorché nell’ordinanza che abbia provveduto sull’istanza cautelare sia stata delibata la questione di giurisdizione (Cass., S.U., n. 584 del 2014).
Ed ancora, non costituisce ostacolo all’ammissibilità del proposto regolamento la circostanza che il giudizio dinnanzi al TAR per la Campania è sospeso per avere il detto giudice rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, primo comma, lettera a), del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, in relazione all’art.10, primo comma, lettera c), del medesimo decreto legislativo perché la sua applicazione retroattiva si pone in contrasto con gli artt. 2, 4, secondo comma, 51, primo comma e 97, secondo comma della Costituzione.”
Si legge in sentenza “Lo stato di sospensione del processo di merito, conseguente alla proposizione dell’incidente di costituzionalità, contrariamente a quanto dedotto dal Comune di Napoli, infatti, non impedisce la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione. Tale stato, come già affermato da queste Sezioni Unite, non esclude la pendenza del giudizio e, benché impedisca il compimento di atti propri di quest’ultimo, non è di ostacolo al pro-movimento di un’autonoma fase processuale diretta alla verifica dei potere giurisdizionale del giudice adito“.
Queste Sezioni Unite, invero, hanno affermato il principio per cui “il regolamento preventivo di giurisdizione deve ritenersi esperibile anche in relazione a procedimento oggetto di sospensione necessaria, ivi inclusa quella derivante dalla rimessione alla Corte costituzionale della definizione di questione di legittimità costituzionale, tenuto conto che tale sospensione non esclude la pendenza della causa, e che il divieto di compiere atti processuali, nel periodo della sospensione (art. 298 cod. proc. civ.), riguarda gli atti che integrino sviluppo del giudizio sospeso, non il promovimento di un’autonoma fase del processo, rivolta alla verifica del potere giurisdizionale del giudice adito”
Gli ermellini ricordano poi che “in materia di contenzioso elettorale amministrativo, sono devolute al giudice ordinario le controversie concernenti l’ineleggibilità, la decadenza e l’incompatibilità, in quanto volte alla tutela del diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato passivo; né la giurisdizione dei giudice ordinario incontra limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento di decadenza, perché anche in tale ipotesi la decisione verte non sull’annullamento dell’atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato attivo o passivo”
Nessuna limitazione della giurisdizione del g.o. può poi desumersi dalla considerazione che l’art. 22 della legge n. 150 del 2011 riconduce a questa le “controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali”
Infine, osservano i giudici, “non appare contestabile che l’elezione alla carica di sindaco comporti l’assunzione di funzioni pubbliche e che lo svolgimento di tali funzioni costituisca elemento che deve essere valutato alla luce del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Invero, una volta che un cittadino sia eletto, le vicende soggettive che lo riguardano e che possono incidere sullo svolgimento delle funzioni per le quali egli è stato eletto pongono, un problema rilevante non solo dal punto di vista del diritto di elettorato passivo, del quale anche l’espletamento delle funzioni elettive costituisce espressione, ma anche dal punto di vista del buon andamento dell’ente locale. Si pone, cioè, un problema di bilanciamento tra il diritto di elettorato passivo e il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Sono, quindi, condivisibili le osservazioni dei controricorrenti che hanno affermato, con riguardo al provvedimento di sospensione“
Pertanto, “nella valutazione della incidenza di una sopravvenuta sentenza non definitiva di condanna per i reati espressamente indicati, l’opzione del legislatore è dunque chiaramente orientata nel senso di una temporanea compressione del diritto soggettivo dell’eletto allo svolgimento del mandato, per un tempo predefinito e secondo modalità del pari interamente delineate dalla legge, sicché le controversie relative alla sospensione disposta ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 235 del 2012 sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario“.
Leggi il testo della sentenza
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