Sulla responsabilità solidale tra P.A. e società privatizzata
E’ possibile contestualizzare e precisare il fatto illecito produttivo del danno, che deve essere individuato non nella convenzione di base fra A.S.S.T ed Ir. Te. e nella successiva interpretazione estensiva dei benefici da essa previsti (….)e neppure negli atti interpretativi restrittivi inizialmente adottati dai Ministeri del Tesoro e della Funzione Pubblica (pienamente ragionevoli e rispondenti al principio di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione, nel tentativo di bilanciare i diversi benefici derivanti dalla possibile opzione dei dipendenti), bensì nel diniego al diritto di ripensamento e di modifica dell’opzione, opposto, congiuntamente dall’Amministrazione e dal Gruppo imprenditoriale interessati, ai pubblici dipendenti A.S.S.T. che avevano già optato per il pubblico impiego e per il conseguente pensionamento anticipato sulla base di informazioni, fornite dai medesimi soggetti, rivelatesi inesatte.
Nel caso in questione (inesistenza della notificazione e della stessa domanda) si potrebbe persino dubitare se la sentenza sia suscettibile di produrre effetti nei confronti della società, e a maggior ragione di acquistare l’efficacia di cosa giudicata, a prescindere dalla conoscenza che essa possa averne acquisita. E’ sostenibile, infatti, che si tratti di sentenza abnorme – nella parte in cui dispone nei confronti della società – e che per questa parte non sia affetta da nullità-vizio (intendendosi per tale un vizio che può essere rimediato solo con un rituale mezzo d’impugnazione, primo comma art. 161 c.p.c.) ma da nullità-inesistenza (ossia un vizio radicale che comporta l’inidoneità a formare giudicato e può essere sempre fatto valere senza termini di decadenza, in analogia al disposto del secondo comma dell’art. 161 c.p.c.).