Sulla colpa della p.a. quale elemento della fattispecie risarcitoria
La domanda risarcitoria è governata dai criteri ordinari, fra i quali la prova della sussistenza degli elementi costitutivi, incombente ex art. 2697 c.c. sul danneggiato, della responsabilità aquiliana, quali l’ingiustizia del danno, la colpevolezza della P.A., il nesso di causalità fra la condotta illecita e il danno evento (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 10 aprile 2015, n. 1839; 28 luglio 2015, n. 3707; 23 novembre 2015, n. 5307; 9 febbraio 2016, n. 559; sez. IV. 6 aprile 2015, n. 1356; sez. V, 18/1/2016, n. 125).
Peraltro l’orientamento giurisprudenziale richiamato dalla società appellante, lungi da derogare alla disciplina sostanziale in ordine all’individuazione degli elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria della P.A., ha diversamente ripartito l’onere probatorio secondo la tecnica del principio di vicinanza o riferibilità della prova.
Il principio del giusto processo ex art 111 cost., espressamente recepito nel codice del processo amministrativo, fa sì che la tecnica probatoria sia orientata a rimuovere gli ostacoli che impediscano o rendano difficoltosa la possibilità di agire in giudizio per la tutela effettiva dell’interesse legittimo.
L’amministrazione è infatti il soggetto in grado di fornire la prova dei fatti che rientrano nella propria sfera di conoscenza e disponibilità sì da doverne dimostrare in giudizio l’esistenza: sicché, per sottrarsi alla responsabilità, è onerata della prova della mancanza di colpa ossia della prova di un fatto negativo che si traduce, in concreto sul piano processuale, della prova del fatto positivo contrario.