Sostituzione di persona e falsità in scrittura privata
Sostituzione di persona e falsità in scrittura privata
Corte di Cassazione, V Sezione Penale
Sentenza 2 luglio – 11 novembre 2014, n. 46505
Presidente Marasca – Relatore Oldi
La Cassazione, con la sentenza che si riporta al link in fondo alla pagina, ha esaminato il caso di una donna che, fingendosi avvocato, ha indotto un uomo ad aprire un conto corrente postale “procurandosi poi i relativi assegni e la carta Postamat attraverso la consegna dei relativi moduli di richiesta recanti la firma contraffatta del correntista“.
L’imputata veniva condannata, anche al risarcimento del danno per le parti civili costituite nel giudizio, perchè ritenuta responsabile dei delitti di sostituzione di persona e falso materiale in scrittura privata.
Per la Cassazione “irrilevante è stabilire se la qualifica di avvocato falsamente attribuitasi dall’imputata abbia, o meno, contribuito a condizionare l’uomo nella decisione di aprire i conti correnti bancari sui quali l’imputata ha poi illecitamente operato. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha ripetutamente enunciato il principio, che va qui ribadito, a tenore del quale basta la falsa attribuzione della qualità di esercente una professione a integrare il reato di sostituzione di persona, atteso che la legge ricollega a detta qualità gli effetti giuridici tipici della corrispondente professione intellettuale; né si richiede che il fatto tenda all’illegale esercizio della professione, essendo sufficiente che venga coscientemente voluto e sia idoneo a trarre in inganno la fede pubblica”
Inoltre, continua la Corte, con riferimento al reato di falso materiale in assegni, “a nulla giova sostenere che la contraffazione commessa non abbia recato alcun vantaggio- concreto: all’autrice del reato. La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che, in tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto «falso innocuo» nei casi in cui l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o l’alterazione (nel falso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l’innocuità essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto“
Leggi il testo della sentenza
Articolo 494 Codice Penale
Sostituzione di persona
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno.
Articolo 485 Codice Penale
Falsità in scrittura privata
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni [490].
Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata [491, 493bis].
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