Sezioni Unite, omessa notifica all’imputato fissazione udienza preliminare
Sezioni Unite, omessa notifica all’imputato fissazione udienza preliminare
Articolo a cura dell’avv. Gaia Li Causi
Con ordinanza n. 42004 del 5 ottobre 2016 la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione rimetteva alle Sezioni Unite la questione circa la natura della nullità derivante dall’omessa notificazione all’imputato dell’avviso per l’udienza preliminare.
Sul punto, infatti, si era già registrato un contrasto giurisprudenziale, a dirimere il quale erano intervenute le Sezioni Unite con sentenza n. 35358 del 9.07.2003, le quali avevano affermato il principio secondo cui “l’omessa notificazione all’imputato dell’avviso per l’udienza preliminare determina una nullità assoluta e insanabile, deducibile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento”.
Purtuttavia, di recente il contrasto era riemerso, avendo alcune sentenze della Suprema Corte recuperato la tesi della nullità intermedia (si veda Cass. Pen. 46991 del 12.11.2015; Cass. Pen. 49473 del 9.10.2013; Cass. Pen. 17779 del 15.04.2010).
Quest’ultima è stata proprio l’interpretazione che la Corte di Appello di Salerno – con sentenza del 29.05.2015 – ha dato all’art. 419 c.p.p.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, lamentando la violazione di legge per avere la Corte qualificato la omessa notifica dell’udienza preliminare quale nullità a regime intermedio.
Investita della questione, la Quarta Sezione Penale rimetteva il quesito alle Sezioni Unite.
Interessante appare ripercorrere le argomentazioni addotte dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, nella sentenza Ferrara del 2003, per giungere ad affermare, invece, la natura di nullità assoluta della predetta notifica.
In primo luogo, essendo l’avviso di udienza ex art. 419 c.p.p. notificato unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio del p.m., esso intrinsecamente assumerebbe l’aspetto di una “citazione”.
In secondo luogo, considerato come l’art 479, 4° comma c.p.p. preveda “la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria”, incomprensibile apparirebbe attribuire invece alla notifica dell’udienza preliminare all’imputato la natura di mero avviso.
Pacifico poi come il concetto di costituzione sia consequenziale a quello di citazione, ulteriore argomento viene quindi ricavato anche dall’art. 420, 2° comma c.p.p. ai sensi del quale nell’udienza preliminare “il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti”.
Ma vi è di più.
L’art. 419 c.p.p., infatti, non sarebbe l’unico caso in cui il Legislatore ha utilizzato quali sinonimi i termini “avviso” e “citazione”. Tale definizione, infatti, si ritrova anche in tema di misure cautelari (art. 309, comma 8 c.p.p.; art. 324, comma 8 c.p.p.) o nel procedimento dell’esecuzione (art. 666, comma 3 c.p.p.).
Tutto ciò premesso le Sezioni Unite – con sentenza n. 7697 del 24.10.2016, depositata il 22.02.2017 – hanno quindi affermato come, non sussistendo valide ragioni per modificare l’orientamento già espresso nel 2003, andasse ribadito il seguente principio di diritto: “L’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare configura un’ipotesi di nullità assoluta, insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, derivante dalla omessa citazione all’imputato”.
Un’ultima precisazione occorre però effettuare.
La sentenza qui in commento, infatti, ha offerto alla Suprema Corte l’occasione per ribadire che “per valutare se un error in procedendo si sia effettivamente consumato si deve ricorrere all’applicazione del principio di offensività processuale , secondo il quale perché sussista la nullità non è sufficiente che sia stato posto in essere un atto non conforme al tipo, ma è necessario valutare se la violazione abbia effettivamente compromesso le garanzie che l’ipotesi di invalidità era destinata a presidiare”.
Violazione che, nel caso di specie, ben si era verificata, in quanto l’atto era stato recapitato ad un soggetto erroneamente indicato quale madre dell’imputato, non convivente e ad un indirizzo diverso da quello di residenza, ed inoltre l’imputato non aveva mai fornito alcuna manifestazione di attiva partecipazione al procedimento da cui poter desumere una effettiva conoscenza dell’atto.
Testo della sentenza 7697 del 24.10.2016
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