Segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia
Segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia
Corte di Cassazione Sezione I Civile
Sentenza 25 settembre – 6 novembre 2014, n. 23646
Presidente Forte – Relatore Acierno
Con la sentenza che di seguito si riporta, la Cassazione ha esaminato un interessante caso giunto dalla Corte d’Appello di Firenze che aveva rigettato l’impugnazione proposta dal rappresentante legale di una società avverso la sentenza di primo grado che negava la la responsabilità della Cassa di Risparmio di Pescia e Pistoia per duplice illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia della sofferenza delle parti appellanti eseguita dall’Istituto di credito a fine maggio 1992 ed a metà giugno dello stesso anno.
Il giudice di primo grado era pervenuto al rigetto all’esito di consulenza d’ufficio ritenendo che fosse ravvisabile nei clienti della banca una situazione comparabile all’insolvenza.
La Corte d’Appello, al contrario, ha ritenuto che “non poteva ravvisarsi una condizione equiparabile all’insolvenza dal momento che la banca deteneva in pegno titoli pubblici di cui erano titolari le parti debitrici … con conseguente riduzione dello scoperto a poco più di 50.000.000, peraltro produttivo della seconda segnalazione. Ha osservato al riguardo la Corte d’Appello che nella specie non vi era una situazione di perdurante scoperto dal momento che la società poteva far fronte alle esposizioni debitorie e che una vendita tempestiva dei titoli peraltro debitamente autorizzata fin dal febbraio dalla società avrebbe ridotto drasticamente il debito anche in ordine agli interessi passivi indebitamente maturati“.
Risultava, in conclusione, “non comprensibile il comportamento della banca che, invece di provvedere alla vendita dei titoli, trasferiva l’intera posizione a sofferenza.
Tuttavia, osservava la Corte d’Appello che la segnalazione doveva ritenersi corretta in ordine al debito residuo al netto della vendita dei titoli dal momento che una volta realizzato il pegno ed in mancanza di ulteriore liquidità la situazione equiparabile all’insolvenza era ravvisabile“.
Pertanto, “la dedotta legittimità della seconda segnalazione determinava il rigetto della domanda risarcitoria“.
Ecco cosa si legge nella sentenza della Corte di Cassazione “Al riguardo deve rilevarsi che l’affermata legittimità della seconda segnalazione contrasta nettamente e risulta incompatibile sul piano logico con la opposta valutazione riferita alla prima. Tale valutazione si fonda, infatti, in particolare, sul comportamento quanto meno non ispirato alla diligenza del banchiere da parte dell’istituto di credito,per non aver provveduto alla sollecita vendita dei titoli di stato invece di differirne l’alienazione ad un momento successivo alla segnalazione. Secondo quanto affermato dalla Corte d’Appello la vendita anticipata avrebbe determinato il sostanziale azzeramento dell’esposizione, comunque ridotta a poco più di 50.000.000 di lire rispetto alla cifra molto più elevata della prima segnalazione. Da tali premesse consegue che il debito residuo, a parte il suo modesto ammontare e la sua recuperabilità (avvenuta poco dopo la segnalazione) è stato determinato dal comportamento della banca che ha ritenuto di differire la vendita titoli ad un momento successivo alla prima segnalazione, per effetto della quale si sono determinate le conseguenze d’impedimento di accesso al credito denunciate dalla parte ricorrente.
La contraddittorietà tra premessa e conclusione relativamente alla seconda segnalazione è insanabile, tanto più che la Corte d’Appello ha espressamente riconosciuto che la società debitrice aveva risposto ai solleciti della banca dimostrando piena propensione al ripianamento mediante la vendita dei titoli.
L’accoglimento del motivo, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte controricorrente, non è privo d’interesse per il ricorrente dal momento che l’insussistenza di un “danno risarcibile” viene desunta dalla Corte d’Appello esclusivamente dalla legittimità della seconda segnalazione che, comunque avrebbe giustificato la chiusura delle linee di credito.
In conclusione il ricorso principale deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione“.
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