Sanzioni sostitutive e condizioni soggettive
Sanzioni sostitutive e condizioni soggettive
Corte di Cassazione, sezione III Penale
Sentenza 27 febbraio – 20 marzo 2015, n. 11660
Presidente Mannino – Relatore Ramacci
La Corte di Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta al link in fondo all’articolo, ha trattato il tema delle sanzioni sostitutive nel caso di pene brevi e delle condizioni soggettive necessarie per potervi beneficiare e, più nello specifico, i giudici hanno fatto chiarezza per i casi in cui il soggetto sia già stato condannato precedentemente ad una pena detentiva.
Piazza Cavour osserva che secondo “l’art. 59, comma 1 legge 689/81, che la Corte territoriale ha indicato come ostativo alla sostituzione della pena detentiva, stabilisce che della sostituzione non possono beneficiare coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente.”
Nel caso di specie, i giudici dell’appello hanno dunque rilevato che l’imputato era stato condannato ad una pena complessiva superiore a tre anni di reclusione ed aveva commesso il reato oggetto dell’appello nei cinque anni dall’ultima condanna irrevocabile ma dall’esame del certificato penale, allegato anche al ricorso, non risultava che la somma delle pene detentive inflitte al ricorrenti superasse nel complesso i tre anni, rinvenendosi soltanto una condanna per sfruttamento della prostituzione ad un anno e quattro mesi di reclusione ed un’altra ad otto mesi di reclusione per violazione della disciplina sull’immigrazione.
Si legge in sentenza: “deve pertanto ritenersi che, come ipotizzato in ricorso, la Corte territoriale abbia preso in considerazione, nel computo delle pene, anche quella irrogata nel presente giudizio, ma una tale conclusione si pone palesemente in contrasto con il tenore letterale della disposizione, la quale fa chiaramente riferimento a soggetti già condannati con una o più sentenze, distinguendo nettamente, nella parte finale del comma, la condanna precedente ed il reato per il quale deve operarsi la sostituzione della pena“.
Pertanto, la Corte annullando sul punto la sentenza impugnata conclude precisando che “deve conseguentemente affermarsi analogo principio con riferimento alla diversa disposizione qui presa in esame, secondo il quale in tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, l’art. 59, primo comma, legge 24 novembre 1981 n. 689 va interpretato nel senso che la esclusione del beneficio della sostituzione della pena detentiva opera nei confronti di coloro che sono stati condannati a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, con una o più sentenze divenute irrevocabili, sicché nel computo delle condanne riportate non può essere inclusa quella in relazione alla quale il beneficio viene richiesto“.
Leggi il testo della sentenza
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