Risarcimento del danno da ritardo della PA: presupposti.
Ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana ex articolo 2043cod. civ. della pubblica amministrazione, in cui ricade il danno da ritardo, devono ricorrere i presupposti del comportamento colposo, del danno ingiusto e del nesso di consequenzialità.
Quanto all’imputazione della colpa alla pubblica amministrazione, essa non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo dell’illegittimità dell’atto amministrativo, essendo tenuto il giudice, malgrado l’intervenuto annullamento dell’atto, a svolgere una più penetrante indagine estesa alla valutazione della colpa non del funzionario agente, ma della pubblica amministrazione come apparato, configurabile soltanto nel caso in cui l’adozione dell’atto illegittimo sia avvenuto in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione.
L’articolo 1223 del codice civile, richiamato dall’articolo 2056 in materia di valutazione del danno stabilisce, infatti, che “Il risarcimento del danno per inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.
Non basta, quindi, il comportamento colpevole dell’amministrazione, essendo necessario il nesso di stretta consequenzialità tra detto comportamento e il danno rivendicato dall’interessato nel senso che il comportamento deve essere antecedente necessario dell’evento che deve rientrare tra le conseguenza normali e ordinarie del fatto colposo.
Sotto altro profilo, la funzione essenzialmente riparatoria dell’azione aquiliana (del tutto marginale e confinata ad ipotesi individuate da norme processuali o speciali che qui non ricorrono è la funzione sanzionatoria dell’azione risarcitoria) è quella di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l’evento lesivo.
Corollario della funzione riparatoria dell’azione aquilana è che essa trova presupposto e limite nell’effettiva perdita subita dal patrimonio in conseguenza del fatto dannoso, di talché il danneggiato non avrebbe diritto ad una somma superiore al danno subito.