Risarcibilità del danno da ritardo, sistema aquiliano e “tempo amministrativo”
Ai sensi dell’art. 2-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, il danno da ritardo imputabile alla Pubblica amministrazione rientra nello schema generale della responsabilità da fatto illecito secondo il modello dell'art. 2043 c.c.; richiede, pertanto, la sussistenza dell'elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa), dell'elemento oggettivo (il danno ingiusto) e del nesso di causalità tra l'uno e l'altro.