Responsabilità della p.a. da attività provvedimentale illegittima: l’assolvimento …
In ossequio al principio generale sancito dal combinato disposto degli artt. 2697 c.c. e 63, comma 1° e 64, comma 1°, c.p.a., nel giudizio risarcitorio che si svolge innanzi al giudice amministrativo non può avere ingresso il c.d. metodo acquisitivo tipico del processo impugnatorio; pertanto, il ricorrente che chiede il risarcimento del danno da cattivo (o omesso) esercizio della funzione pubblica, deve fornire la prova dei fatti base costitutivi della domanda.
Sicché, come sovente chiarito dalla giurisprudenza, la consulenza tecnica d’ufficio non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire le prove di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora il ricorrente intenda utilizzarla per supplire alle deficienze delle proprie allegazioni ovvero per compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi di fatto o circostanze non provate.