Processo penale, fax, raccomandata e PEC
Processo penale, fax, raccomandata e PEC
Corte di Cassazione, sezione I Penale
Sentenza 28 gennaio – 30 aprile 2015, n. 18235
Presidente Cortese – Relatore Novik
La prima sezione penale della suprema corte di cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha avuto modo di fare alcune importanti precisazioni riguardo all’invio da parte dell’imputato di istanze a mezzo PEC.
Nel caso di specie, la Corte di assise di appello dichiarava inammissibile l’istanza di revoca dell’ordinanza inviata via fax dal difensore. Ad avviso del giudicante, l’ordinanza era ricorribile soltanto per cassazione. In ogni caso, scendendo all’esame della doglianza, rilevava che l’originaria istanza era stata inviata dapprima a mezzo PEC, e il trentesimo giorno dall’arresto dell’imputata, a mezzo raccomandata, alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano – ufficio esecuzioni. Osservava quindi che nel processo penale l’utilizzo della posta certificata non era consentito alle parti private per notificazioni o comunicazioni e che, comunque, l’istanza, trasmessa ad un ufficio incompetente a decidere non tenuto ad esprimere alcun parere, era pervenuta alla cancelleria del giudice competente fuori termine.
Veniva quindi proposto ricorso per cassazione dal difensore della condannata per violazione di legge in relazione alla tardività dell’istanza; all’applicazione della normativa digitale e all’art. 583, comma 2, cod. proc. pen; erronea applicazione della legge penale in relazione alla competenza del giudice dell’esecuzione; errata pronuncia emessa dalla Corte di assise di appello non nella qualità giuridica di giudice dell’esecuzione, essendo il giudice dell’esecuzione competente funzionalmente; mancato rispetto del principio espresso dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
La Corte, per quanto attiene la trasmissione dell’istanza del difensore a mezzo PEC osserva che “alla parte privata, nel processo penale, non è consentito l’uso di tale mezzo informatico di trasmissione, quale forma di comunicazione e/o notificazione. L’utilizzo della PEC è stato consentito, ma a partire dal 15/12/2014, solo per le notificazioni per via telematica da parte delle cancellerie nei procedimenti penali a persona diversa dall’imputato – a norma degli articoli 148 comma 2-bis – 149 – 150 e 151 comma 2 cod. proc. pen. (legge n. 228 del 2012 (art. 1 comma 19); D.L 18/10/2012 n. 179, art. 16, comma 9 e 10). Allo stato, la forma della notifica via PEC è deputata a sostituire forme derogatorie dell’ordinario regime delle notifiche, ponendosi come alternativa privilegiata rispetto alle comunicazioni telefoniche, telematiche e via telefax attualmente consentite in casi determinati e nei confronti di specifiche categorie di destinatari. Si tratta de:
a) le comunicazioni richieste dal pubblico ministero ex art. 151 c.p.p.;
b) le notificazioni e gli avvisi ai difensori disposte dall’Autorità giudiziaria (giudice o pubblico ministero), “con mezzi tecnici idonei”, secondo il dettato dell’art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
c) gli avvisi e le convocazioni urgenti disposte dal giudice nei confronti di persona diversa dall’imputato, per le quali è stata finora consentita la notifica a mezzo del telefono confermata da telegramma (ovvero, in caso di impossibilità, mediante mera comunicazione telegrafica dell’estratto), da eseguirsi ai recapiti corrispondenti ai luoghi di cui all’art. 157, commi primo e secondo e nei confronti del destinatario o di suo convivente (art. 149, cod. proc. pen.);
d) le notificazioni di altri atti disposte dal giudice sempre nei confronti di persona diversa dall’imputato, mediante l’impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell’atto (art. 150, cod. proc. pen.)“.
La corte ha rigettato il ricorso anche perchè non solo “la raccomandata A/R è pervenuta alla Procura Generale fuori termine … ma il momento della presentazione della richiesta deve essere considerato a tutti gli effetti quello in cui la stessa giunge all’esame del giudice competente a decidere“. In proposito, ha osservato che “l’art. 583 cod. proc. pen. riguarda le impugnazioni e regola i rapporti tra organi appartenenti alla giurisdizione. Il pubblico ministero non è un giudice e se come parte pubblica, in adempimento dell’obbligo di cooperazione con le parti per il perseguimento dei fini della giustizia, si deve riconoscergli un dovere di trasmissione al giudice competente delle istanze che erroneamente gli siano state presentate, ciò non significa che tutte le conseguenze di legge, come il rispetto del termine impeditivo della decadenza, si hanno per verificate quando la richiesta perviene al giudice competente.”
Articoli di riferimento:
Articolo 175 Codice di Procedura Penale
Restituzione nel termine
1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore [670]. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.
2. L’imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato.
2-bis. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall’estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.
3.(…) La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.
4. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari [328]. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione.
5. L’ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione [585] può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione.
6. Contro l’ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione [606].
7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell’imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine [670 3].
8. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione.
Articolo 309 Codice di Procedura Penale
Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione [293] del provvedimento, l’imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva [281-286], salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero [310].
2. Per l’imputato latitante [296] il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell’articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l’esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l’imputato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
3. Il difensore dell’imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza che dispone la misura [293 3, 296 2].
3 bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell’articolo 104, comma 3.
4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583.
5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell’articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini.
6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell’inizio della discussione.
7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza.
8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall’articolo 127. L’avviso della data fissata per l’udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l’applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all’imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.
8 bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l’applicazione della misura può partecipare all’udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7.
9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l’inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l’ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell’udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all’imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso.
10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l’ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia.
Articolo 583 Codice di Procedura Penale
Spedizione dell’atto di impugnazione
1. Le parti e i difensori possono proporre l’impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell’articolo 582 comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l’atto di impugnazione e appone su quest’ultimo l’indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione.
2. L’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.
3. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell’atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore [att. 39].
Articolo 568 Codice di Procedura Penale
Regole generali
1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.
2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione [606], quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze [Cost. 111 2], salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell’articolo 28.
3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.
4. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.
5. L’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta.
Se l’impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.
Leggi il testo della sentenza
L’articolo Processo penale, fax, raccomandata e PEC sembra essere il primo su sentenze cassazione.