Pass invalidi falso. Condannato per ricettazione
Pass invalidi falso. Condannato per ricettazione
Corte di Cassazione II Sezione Penale
Sentenza 6 – 14 novembre 2014, n. 47129
Presidente Gentile – Relatore Alma
La Corte di Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha esaminato un particolare caso di ricettazione. Veniva infatti aperto un procedimento nei confronti dell’imputato perchè ritenuto colpevole di aver circolato alla guida di un’autovettura munita di un falso certificato di autorizzazione al transito ed al parcheggio libero nelle aree riservate agli invalidi emesso dal Comune di Napoli a favore di altro soggetto già da tempo deceduto.
Assolto dalla Corte d’Appello di Napoli per uno dei capi di imputazione (quello relativo al reato di tentata truffa aggravata) perché il fatto non sussiste, i giudici territoriali si limitavano soltanto a rideteminare la pena per l’altro capo d’imputazione, appunto la ricettazione.
Avverso la predetta sentenza veniva presentato ricorso per cassazione dal difensore dell’imputato lamentando la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione risultante dal provvedimento impugnato ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nel punto in cui è stata affermata la penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato di ricettazione ascrittogli.
Per la difesa la motivazione della sentenza della Corte di Appello appare fondata esclusivamente su di un argomento di natura logica legato al fatto della consapevolezza da parte dell’imputato della falsità del documento di cui trattasi desunta dal fatto che detto documento era intestato a persona diversa dall’imputato e non più in uso a quest’ultimo perché deceduto.
In altre parole, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della censura difensiva relativa al fatto che non sono stati acquisiti elementi sufficienti ed idonei a dimostrare la falsità del documento stesso, falsità che costituisce il delitto presupposto a quello di ricettazione ciò anche perché, dall’istruttoria dibattimentale era emerso che il tagliando rinvenuto in possesso dell’imputato non era altro che la copia fotostatica dell’originale, priva di alterazione rispetto al documento autentico. Il comportamento di colui che fa uso improprio della fotocopia del documento originale potrebbe al più essere ritenuto responsabile del reato di truffa ma in relazione a tale reato l’imputato era stato oramai assolto dalla stessa Corte di Appello.
Per la Corte di legittimità il ricorso è infondato e osserva che “integra il reato di falsità materiale del privato in autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen.) la riproduzione fotostatica del permesso di parcheggio riservato agli invalidi, a nulla rilevando l’assenza del timbro a secco e, comunque, dell’attestazione di autenticità, la quale non incide sulla rilevanza penale del falso allorché, come nella specie, il documento abbia l’apparenza e sia utilizzato come originale, considerata anche la notevole sofisticazione raggiunta dai macchinari utilizzati, capaci di formare copie fedeli all’originale, come tali idonee a consentire un uso atto a trarre in inganno la pubblica fede” (Cass. Sez. 5, sent. n. 14308 del 19/03/2008, dep. 04/04/2008, Rv. 239490), va detto subito che nella sentenza impugnata si è dato congruamente atto delle caratteristiche del documento trovato in possesso dell’imputato e delle modalità di rinvenimento dello stesso e che il ricorrente non ha addotto alcun elemento contrario circa le fattezze del documento che vada al di là del fatto che si tratta di una mera fotocopia dell’originale. D’altro canto a nulla rileva la circostanza che non siano stati effettuati accertamenti sulla proprietà dell’autovettura sulla quale era stato apposto il documento provento da delitto o su chi abbia prodotto il documento stesso (eventualmente anche lo stesso imputato), in quanto la Corte di Appello in assenza di giustificazioni addotte sul punto dall’imputato stesso e sul presupposto (provato) che l’imputato è stato trovato in possesso di documento falso formalmente intestato a diverso soggetto e non più in uso alla stesso in quanto deceduto, ha fatto buon governo del principio giurisprudenziale in base al quale “ai fini della configurabilità dei delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza” (Cass. Sez. 2, sent. n. 41423 del 27/10/2010, dep. 23/11/2010, Rv. 248718)“
Leggi il testo della sentenza
Articolo 648 Codice Penale
Ricettazione
Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euro [709, 712]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis).
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a cinquecentosedici euro, se il fatto è di particolare tenuità [62 n. 4, 133].
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile [85] o non è punibile [379, 649, 712] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
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