Omicidio, dolo e vizio parziale di mente
Omicidio, dolo e vizio parziale di mente
Corte di Cassazione, sezione I Penale,
Sentenza 9 dicembre 2014 – 19 febbraio 2015, n. 7644
Presidente Zampetti – Relatore La Posta
La Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha esaminato un caso di omicidio e, nello specifico, ha dovuto prendere una decisione sul vizio parziale di mente.
Per la Corte “non è fondato il rilievo del ricorrente con il quale si denuncia il vizio della motivazione in ordine alla riduzione di pena conseguente al riconosciuto vizio parziale di mente che la Corte di appello ha ritenuto congrua, evidenziando la peculiarità del tipo di disturbo di personalità che ha determinato una capacità ridotta di intendere al momento del fatto; i giudici di secondo grado, infatti, hanno sufficientemente argomentato sul punto“.
Inoltre, continuano i giudici di Piazza Cavour, “né la valutazione della peculiarità del disturbo della personalità si pone oltre i limiti del devolutum, appartenendo al giudice di secondo grado il potere di sostituire, integrare e modificare la motivazione del provvedimento impugnato; invero, la sua cognizione, anche se circoscritta, quanto all’estensione, ai punti in contestazione, è piena consentendogli di esprimere compiutamente il proprio convincimento“
Quanto alla entità della diminuzione di pena conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per i giudici del Palazzaccio, la motivazione della Corte territoriale non è contraddittoria nè illogica.
Si legge in sentenza “ai fini del riconoscimento sono state valorizzate la incensuratezza dell’imputato e le concrete iniziative dallo stesso intraprese, sia pur tardivamente, volte a risarcire almeno parzialmente il danno cagionato alle parti civili costituite, ma la riduzione di pena è stata determinata anche tenendo conto delle modalità esecutive dell’azione e dell’intensità del dolo, nonostante la diminuente del vizio parziale di mente.
Invero, è stato affermato costantemente che il riconoscimento dei vizio parziale di mente è pienamente compatibile con la sussistenza del dolo, poichè l’imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, costituiscono nozioni autonome ed operanti su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla seconda. Con la conseguenza che non vi è contrasto logico tra la seminfermità e la sussistenza della prova della coscienza e volontà del fatto, ancorchè diminuite,e la capacità di intendere e di volere sia pure scemata per il vizio parziale di mente non postula un concetto di dolo diverso da quello delineato dall’art. 43 cod. pen.. (Sez. 6, n. 47379 del 13/10/2011, Dall’Oglio, rv. 251183). Deve ritenersi, quindi, che il riconoscimento dei vizio parziale di mente non esclude ex se la valutazione relativa alla maggiore o minore intensità dei dolo, desumibile anche dalle modalità dei fatto, posta a fondamento del riconoscimento o dei diniego delle circostanze attenuanti generiche, ovvero, dei grado di incidenza delle stesse nella comparazione con altre circostanze e nella dosimetria della pena“
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