Occupazione sine titulo ed obblighi restitutori e risarcitori
La realizzazione dell’opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato è in sé un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell’acquisto, come tale inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà, per cui solo il formale atto di acquisizione dell’amministrazione può essere in grado di limitare il diritto alla restituzione, non potendo rinvenirsi atti estintivi (rinunziativi o abdicativi) della proprietà in altri comportamenti, fatti o contegni. Ne discende che è obbligo primario dell’amministrazione procedere alla restituzione della proprietà illegittimamente detenuta.
Il risarcimento del danno deve allora operare in relazione alla illegittima occupazione del bene, che si configura quale illecito permanente, e deve pertanto coprire le voci di danno da questo derivanti, dal momento del suo perfezionamento fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie.
I danni da risarcire corrisponderanno agli interessi moratori sul valore del bene, assumendo quale capitale di riferimento il relativo valore di mercato in ciascun anno del periodo di occupazione considerato; le somme così calcolate andranno poi incrementate per interessi e rivalutazione monetaria dovuti dalla data di proposizione del ricorso di primo grado fino alla data di deposito della presente sentenza’.