Obbligo di provvedere sull’istanza di conclusione del procedimento di esproprio.
In applicazione dei principi costituzionali di legalità e buon andamento, la PA, a seguito di precipua istanza del privato, ha il dovere di esercitare la scelta tra la restituzione dei fondi o l’emanazione del decreto di acquisizione e, in assenza di specifico termine nell’art.42-bis DPR n.327/2001 ed in applicazione dell’art. 2 della L. n.241 del 1990, detta opzione deve avvenire nell’ordinario termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di carattere obbligatorio.