Nullità dell’atto prefettizio di annullamento della trascrizione dell’atto di matrimonio …
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente per oggetto l'atto col quale il Prefetto ha annullato la trascrizione di un matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso, effettuata dal Sindaco nei registri dello stato civile.
Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia – avente per oggetto l'atto col quale il Prefetto ha annullato la trascrizione di un matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso – attivata con intervento ad adiuvandum dal Sindaco e dal Comune (qualificato anche quale vertenza autonoma, sussistendone sia i requisiti formali che sostanziali), i quali non risultano titolari di un diritto soggettivo alla corretta tenuta dei registri dello stato civile, in quanto non si tratta di persone fisiche che vedono alterato il proprio status personale, ma si è al cospetto di soggetti pubblici che hanno un interesse qualificato alla corretta gestione di un servizio tipicamente statale, loro delegato, trattandosi di un rapporto di diritto pubblico, ossia intercorrente tra soggetti pubblici (Comune e Ministero/Prefettura) ed avente ad oggetto potestà di tipo pubblicistico (tenuta dei registri dello stato civile).
Il Sindaco e il Comune sono legittimati a impugnare l'atto col quale il Prefetto ha annullato la trascrizione di un matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso, effettuata dal Sindaco nei registri dello stato civil.
Con riguardo alla trascrizione di un matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso, il Prefetto non risulta avere alcuna potestà di intervento o rettifica, considerato che la normativa di settore affida soltanto all’Autorità giudiziaria ordinaria il potere di rettificare o annullare gli atti indebitamente trascritti, tenendo altresì presente che: a) la posizione dei soggetti interessati dall’atto di trascrizione assume la consistenza di diritto soggettivo perfetto il quale – laddove ritenuto sussistente dal giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti – non può essere compresso o degradato per il tramite di un provvedimento amministrativo, atteso che in materia di stato delle persone non può ammettersi un intervento atipico dell’Autorità amministrativa, ma si deve affidare ad un organo indipendente la sua definitiva conformazione; b) il Comune e il Sindaco quindi non possono essere obbligati a modificare il contenuto degli atti già trascritti, pena la violazione della normativa di settore – ossia dell’ordinamento dello stato civile – e la concreta possibilità di produrre delle lesioni dello status giuridico di soggetti dell’ordinamento, unitamente al concreto rischio di essere esposti a profili di responsabilità nei diversi ambiti.