Non punibilità per la tenuità del fatto, prime sentenze della Cassazione
Non punibilità per la tenuità del fatto, prime sentenze della Cassazione
Corte di Cassazione Penale Sezione III
Sentenza 15 aprile 2015 (ud. 8 aprile 2015), n. 15449
Presidente Mannino, Relatore Ramacci
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha esaminato un caso relativo all’articolo 131 bis codice penale ovvero l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ovvero il recente instituto introdotto dal d.lgs. n. 28 del 2015 recante disposizioni in materia di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (GU Serie Generale n.64 del 18-3-2015).
Nel caso di specie, i giudici hanno affermato l’applicabilità dell’istituto anche per i giudizi in corso e la rilevabilità d’ufficio per i giudizi già pendenti innanai alla Corte di Piazza Cavour.
Nella sentenza i giudici osservano che la Corte di legittimità dovrà dunque valutare la sussistenza o meno delle condizioni di applicabilità del nuovo istituto e tutto ciò prendendo in considerazione ciò che è emerso nel corso delle precedenti fasi di merito e, di conseguenza, ove detta valutazione trovi riscontro positivo, annullare con la sentenza impugnata e rinviare tutto al giudice di merito.
Con la sentenza n. 15449 del 15 aprile 2015 i giudici della terza sezione penale della Suprema Corte, hanno escluso che vi fossero i presupposti per riconoscere all’imputato la suddetta causa di non punibilità poichè i fatti addebitati allo stesso sono di una gravità tale da rendere incompatibile l’istituto della particolare tenuità del fatto.
Articolo 131 bis Codice Penale
Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69.
La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.
Leggi il testo della sentenza
Cassazione Penale Sentenza n. 15449 del 2015
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