Niente evasione se si preferisce il carcere alla moglie…
Niente evasione se si preferisce il carcere alla moglie…
Corte di Cassazione, sez. VI Penale
Sentenza 6 ottobre – 4 novembre 2015, n. 44595
Presidente Agrò – Relatore Villoni
Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha trattato il reato di evasione dagli arresti domiciliari in cui il motivo dell’allontanamento dalla propria abitazione era dovuto ad un litigio avuto in precedenza con la moglie.
L’uomo quindi ha pensato bene di chiamare il 113 e di attendere gli agenti per essere tradotto in carcere.
Si legge nel testo della sentenza : “ritenuto che l’intervenuto litigio con la moglie all’interno del domicilio condiviso (e coatto per il ricorrente) e la comunicazione dell’imminente allontanamento alla utenza 113 dovessero essere apprezzate unicamente riguardo al movente della condotta tipica, consistente nell’indebito allontanamento dall’abitazione, come tale incidente esclusivamente sul trattamento sanzionatorio in concreto applicato dal giudice.
Se tuttavia la condotta in addebito viene apprezzata nel suo insieme, considerando cioè che l’imputato venne trovato fuori dell’abitazione in attesa dell’arrivo dei Carabinieri, prontamente informati della sua intenzione di volere andare in carcere, si deve necessariamente concludere per l’assenza di offensività concreta (art. 49, comma 2 cod. pen.), atteso che in nessun momento egli si è sottratto alla possibilità per gli addetti al controllo di effettuare le dovute verifiche, restando nelle immediate vicinanze del domicilio coatto.
La stretta connessione tra comunicazione dell’imminente violazione dei divieto di allontanamento, permanenza nei pressi dei domicilio al precipuo scopo di far rilevare l’allontanamento stesso e manifestazione dell’intento di volersi assoggettare ad un regime cautelare addirittura più rigoroso, determina l’irrilevanza dell’infrazione, non risultando, infatti, violata la ratio giustificativa dei precetto.”
Articolo 385 Codice Penale
Evasione
Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi [585 2] o da più persone riunite.
Le disposizioni precedenti si applicano anche all’imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.
Quando l’evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita [65].
Articolo 274 Codice di Procedura Penale
Esigenze cautelari
1. Le misure cautelari sono disposte:
a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova [292, 301], fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio [292]. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;
b) quando l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;
c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare [284, 285, 286] sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
Testo della sentenza
Corte di Cassazione, sez. VI Penale
Sentenza 6 ottobre – 4 novembre 2015, n. 44595
Presidente Agrò – Relatore Villoni
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Messina ha confermato quella emessa in data 26/034/2008 dal locale Tribunale che, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato R.F. alla pena di quattro mesi di reclusione per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.
La Corte territoriale ha rilevato che all’atto del controllo, l’imputato si trovava fuori della propria abitazione e il motivo che lo aveva a ciò indotto (un litigio con la moglie seguito da comunicazione all’utenza 113 dell’imminente allontanamento per tale ragione dal domicilio coatto) non incide sull’elemento soggettivo del reato, che richiede unicamente il dolo generico, potendo essere valorizzato unicamente ai fini della determinazione della pena, come in concreto avvenuto.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che deduce l’insussistenza del reato, non avendo in realtà mai voluto sottrarsi al controllo dell’Autorità, essendosi la condotta concretizzata nell’avere, dopo un litigio con la moglie, telefonato ai Carabinieri informandoli della maturata decisione di volere andare in carcere.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
E’ corretto il rilievo difensivo secondo cui la ratio che sorregge la norma di cui all’art. 385 cod. pen. consiste nell’obbligo imposto alla persona sottoposta alla misura detentiva domiciliare di rimanere nel luogo indicato e non allontanarsene senza autorizzazione, perché ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze cautelare di cui all’art. 274 cod. proc. pen. e nel contempo nel consentire agevolmente i prescritti controlli da parte dell’autorità di polizia giudiziaria addetta.
Delimitata a contrario la condotta illecita tipica, consistente nell’allontanamento senza autorizzazione dal domicilio coatto e nella sottrazione ai controlli dell’autorità di P.G., pare evidente come nella fattispecie il reato non possa affatto configurarsi.
La Corte territoriale ha ritenuto che l’intervenuto litigio con la moglie all’interno del domicilio condiviso (e coatto per il ricorrente) e la comunicazione dell’imminente allontanamento alla utenza 113 dovessero essere apprezzate unicamente riguardo al movente della condotta tipica, consistente nell’indebito allontanamento dall’abitazione, come tale incidente esclusivamente sul trattamento sanzionatorio in concreto applicato dal giudice.
Se tuttavia la condotta in addebito viene apprezzata nel suo insieme, considerando cioè che l’imputato venne trovato fuori dell’abitazione in attesa dell’arrivo dei Carabinieri, prontamente informati della sua intenzione di volere andare in carcere, si deve necessariamente concludere per l’assenza di offensività concreta (art. 49, comma 2 cod. pen.), atteso che in nessun momento egli si è sottratto alla possibilità per gli addetti al controllo di effettuare le dovute verifiche, restando nelle immediate vicinanze del domicilio coatto.
La stretta connessione tra comunicazione dell’imminente violazione dei divieto di allontanamento, permanenza nei pressi dei domicilio al precipuo scopo di far rilevare l’allontanamento stesso e manifestazione dell’intento di volersi assoggettare ad un regime cautelare addirittura più rigoroso, determina l’irrilevanza dell’infrazione, non risultando, infatti, violata la ratio giustificativa dei precetto.
2. All’accoglimento del ricorso per le ragioni anzidette segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
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