Modificazione del regime delle competenze e legittimazione passiva
Nel processo amministrativo, la legittimazione passiva deve essere riferita all’Amministrazione che ha effettivamente emesso l’atto amministrativo e la notificazione del ricorso, in quanto volto all’ottenimento dell’annullamento di un atto amministrativo, deve essere effettuata presso l’Amministrazione che ha adottato il provvedimento impugnato, alla stregua di quanto disposto dall’art. 41, comma 2, c.p.a. A tale fine a nulla rileva che, successivamente all’emanazione dell’atto impugnato, la relativa competenza sia stata trasferita ad altro organo o ente, non assumendo questi ultimi la posizione di contraddittori necessari nelle controversie concernenti la legittimità degli atti posti in essere dagli organi in precedenza competenti.
Nel ricorso avverso l’atto di esclusione dalla procedura concorsuale adottato da un’Amministrazione subentrata ad un’altra nella competenza, assume posizione di litisconsorte necessario l’Amministrazione precedentemente competente che ha adottato il bando.