Minacciare una querela non è reato, lo dice la Cassazione
Minacciare una querela non è reato, lo dice la Cassazione
Corte di Cassazione, sezione VI Penale
Sentenza 7 – 15 maggio 2015, n. 20320
Presidente Conti – Relatore Capozzi
Con la sentenza che di seguito si riporta, la Corter di Cassazione (la sesta sezione penale) ha esaminato un caso di minaccia ad un pubblico ufficiale stabilendo che non si integra la fattispecie delittuosa della violenza o minaccia la reazione genericamente minatoria del privato costituendo soltanto una mera espressione di sentimenti ostili privi della specifica prospettazione di un danno ingiusto, concretamente verificabile e idonea a turbare il pubblico ufficiale nell’assolvimento dei suoi compiti istituzionali.
La Corte, infatti, disattendendo la decisione dei giudici territoriali che avevano condannato l’imputato sia in primo che in secondo grado, ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perchè il fatto nn sussiste poichè, come appena scritto, la contestuale prospettazione di «farla pagare», chiamando l’avvocato e querelare il carabiniere, se questi avesse elevato la contravvenzione per il mancato uso delle cinture di sicurezza, “manifesta piuttosto una condotta reattiva di mera prospettazione di generiche conseguenze negative“.
Articoli di riferimento :
Articolo 336 Codice Penale
Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
Chiunque usa violenza o minaccia ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio [328], è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [339].
La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa [339].
Leggi il testo della sentenza
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