Mantenimento solo per i figli che superano gli esami
Mantenimento solo per i figli che superano gli esami
Corte di Cassazione I Sezione Civile
Sentenza 29 settembre 2015 – 1 febbraio 2016, n. 1858
Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti
Con la sentenza che di seguito si riporta, la Suprema corte di Cassazione ha esaminato un caso molto interessante relativo al mantenimento dei figli maggiorenni, studenti universitari e non economicamente autosufficienti.
I giudici di Piazza Cavour, richiamando dei principi già consolidati, hanno ribadito che “il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa ove il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l’autosufficienza economica pure quando il genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita” (tra le altre Cass. N. 407 del 2007; n 8954 del 2010).
Nel caso di specie la Corte osservava che “i genitori hanno dato ai figli l’opportunità di frequentare l’Università” ma il ricorrente non ne aveva saputo “trarne profitto” avendo sostenuto pochissimi esami.
Corte di Cassazione I Sezione Civile
Sentenza 29 settembre 2015 – 1 febbraio 2016, n. 1858
Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti
Svolgimento del processo
Con ricorso in data 26/11/20121 S.R. chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza 30 luglio 2001 del Tribunale di Napoli tra essa E.V. che aveva posto a suo carico un contributo di lire 800.000 mensili per il mantenimento dei figli (omissis) e (omissis), conviventi con il padre .
L’ E. non si era costituito in giudizio.
Con decreto in data 09/05/2013 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda di revoca dei l’assegno, disponendo che la somma fosse versata direttamente ai figli maggiorenni, ma non autosufficienti economicamente.
Proponeva reclamo la S., insistendo per la revoca del contributo al mantenimento dei figli.
Non si costituiva l’E..
La Corte di Appello di Napoli, con decreto depositato in data 25/10/2013, in accoglimento del reclamo revocava il predetto contributo.
Ricorre per cassazione l’E..
Resiste con controricorso la S..
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 101, comma 1, 291, comma 2, 171 cpc. ma per violazione del principio del contraddittorio , essendo irregolare la citazione a comparire rivolta al ricorrente stesso nel giudizio davanti alla Corte di Appello.
Con il secondo1nullità della notificazione del reclamo ex art. 160 e 140 cpc, non essendo mai stato notificato tale atto al ricorrente stesso .
Con il terzo, violazione degli artt. 147, 148 e 155 c.c., prescindendo la decisione impugnata dalla circostanza del raggiungimento della autosufficienza economica da parte dei figli maggiorenni.
Con il quarto violazione dell’art. 2697 c.c. relativamente all’onere della prova che pone a carico del coniuge non convivente la dimostrazione che i figli siano diventati maggiorenni.
Il ricorso appare ammissibile: vengono indicate con chiarezza le censure e allegata documentazione a sostegno di esso.
Possono trattarsi congiuntamente i primi due motivi del ricorso, strettamente collegati.
Va precisato che,ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora dei destinatario della notificazione, non sono decisive le risultanze anagrafiche che hanno un mero valore consuntivo circa il luogo di residenza ( al riguardo tra le altre, Cass. N. 11562 del 2011). La notificazione ai sensi dell’art. 140 cpc va eseguita con il compimento delle prescritte formalità ( deposito della copia presso la casa comunale; affissione di avviso alla porta dell’abitazione; comunicazione della notizia del deposito per raccomandata con avviso di ricevimento) del loro avveramento fa fede fino a querela di falso la relazione di notifica da parte dell’Ufficiale giudiziario ( così, tra le altre, Cass. N. 18492 del 2013 ). II destinatario che intenda contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l’atto, ha dunque l’onere di impugnarlo a mezzo di querela di falso ( al riguardo, Cass. S.U. n. 9962 del 2010 ).
Risultano effettuate, secondo la relazione dell’ufficiale giudiziario le tre formalità di cui all’art. 140 c.p.c.: in particolare la raccomanda fu spedita all’indirizzo, non ritirata restituita per compiuta giacenza, come da documentazione in atti.
Non ha dunque rilevanza decisiva il certificato prodotto dal ricorrente che attesta un cambio di residenza effettuato qualche mese prima rispetto alla data di notifica. La relazione dell’Ufficiale giudiziario attesta all’evidenza, che la notifica è stata effettuata in luogo comunque riconducibile all’odierno ricorrente, che doveva contestare, come si e detto, proponendo querela di fatto. Sono dunque infondati i primi due motivi.
Vanno altresì trattati congiuntamente)in quanto strettamente collegati i motivi terzo
quarto.
Va innanzitutto considerato che, per giurisprudenza consolidata il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa ove il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l’autosufficienza economica pure quando il genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita ( tra le altre Cass. N. 407 del 2007; n 8954 del 2010) .
Chiarisce il decreto impugnato che, nella specie, i genitori hanno dato ai figli l’opportunità di frequentare l’Università , dalla quale non hanno saputo trarre profitto: M. nel 2008 risultava iscritto all’Università, Corso di Laurea di Scienze Biologiche al terzo anno, e aveva superato soltanto 4 esami; (omissis), fuori corso per la quarta volta al corso di laurea in Cultura e Amministrazione dei beni Culturali aveva superato meno della metà degli esami complessivi; trascorrevano ancora n i ino alla valutazione della Corte di merito. Precisa altresì la Corte Partenopea che dalle note dell’Agenzia delle
Entrate emergevano redditi da lavoro dei due figli fin dal 2008.
Anche i motivi terzo e quarto sono pertanto infondati. Conclusivamente va rigettato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in €. 2.000,00 per compensi, €. 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Precisa che in caso di diffusione ogni riferimento identificativo alle parti e ai figli maggiorenni, ai sensi dell’art. 52 dlgs 196/03, in quanto imposto dalla legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P. R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
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