L’obbligo di presentazione delle dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. …
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 5 novembre 2014, n. 5470
Presidente Caringella; Estensore Lotti
Nei casi di cessione di azienda, fusione e incorporazione societaria avvenute nell’anno antecedente alla pubblicazione di un bando di gara, i legali rappresentanti delle società cedenti, incorporate o fuse sono tenuti compiere le (o a esser oggetto delle) dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice appalti essendo questi da considerarsi come rientranti fra i soggetti cessati dalla carica.
Allo stesso modo, anche nel caso di contratto di affitto di azienda – che rientra, per analogia, tra le ipotesi di cessione, fusione e incorporazione – gli amministratori e direttori tecnici dell’impresa locatrice sono tenuti a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice appalti.
In presenza di un obbligo dichiarativo ex lege, la mancata presentazione delle dichiarazioni da parte dei soggetti obbligati, non può essere regolarizzata altrimenti violandosi la par condicio dei concorrenti. Non potendo accogliersi nell’ambito degli appalti pubblici la teoria del cd. “falso innocuo”, la produzione tardiva della dichiarazione mancante o la sanatoria della forma omessa, non è consentita.