Liquidazione effettuata dal Consiglio dell’Ordine. Cosa dice la Cassazione
Liquidazione effettuata dal Consiglio dell’Ordine. Cosa dice la Cassazione
Corte di Cassazione II Sezione Civile
Sentenza 17 settembre – 31 ottobre 2014, n. 23284
La Cassazione ha esaminato una interessante questione relativa alla liquidazione effettuata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e, in tale sentenza, è emerso che la parcella dell’avvocato, liquidata dal Consiglio dell’Ordine, deve essere considerata fonte presuntiva sia con riferimento alle attività indicate nella stessa sia in relazione al valore della lite.
Nel merito, la sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado, dando atto della prova testimoniale sulla effettività della prestazione e sulla congruità della pretesa, suffragata dalla liquidazione effettuata dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, precisando che il giudice di prime cure, “una volta appurato che l’avvocato aveva assolto l’onere della prova che a lui competeva“, aveva sottolineato l’inidoneità delle le prove addotte dall’opponente a superare quanto dimostrato dall’appellato.
Per la Cassazione, “la pronuncia della S.C., citata dal ricorrente (Cass. n. 8397/08) sulla sufficienza di una contestazione generica, da parte del cliente, in ordine all’effettività e consistenza delle prestazioni eseguite non si attaglia, quindi, al caso di specie in quanto, come evidenziato dal giudice di appello, a fronte delle prove offerte dall’appellato, l’appellante aveva contestato in modo assolutamente generico la regolarità della parcella dell’avvocato, facendo un’inammissibile riserva di essere più preciso nel corso del giudizio di appello, né sul punto, ai fini del requisito di autosufficienza del ricorso risulta indicato quando sarebbe intervenuta la precisazione delle dedotte contestazioni“.
Va aggiunto, prosegue la Corte, “che la parcella del difensore, ove genericamente contestata, costituisce fonte presuntiva sia delle attività indicate, sia del valore della lite in relazione alla quale il compenso preteso, riguardando la stessa lo svolgimento di prestazioni comprovate da atti processuali o intimamente connesse a tali atti sicché le contestazioni non possono che riguardare specificatamente le singole voci esposte che, in caso contrario, debbono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto (Cass. n. 4409/1979)“.
Per questi motivi la Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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