Liquidazione delle spese processuali, la non congruità va motivata
Liquidazione delle spese processuali, la non congruità va motivata
Corte di Cassazione, sezione III Penale
Sentenza 12 giugno 2014 – 19 febbraio 2015, n. 7415
Presidente Squassoni – Relatore Savino
Una sentenza che farà piacere agli avvocati visto che spesso si vedono liquidati dal giudice somme troppo basse rispetto al dovuto.
Il principio che emerge da questa decisione riguarda la determinazione delle spese processuali e, quindi, tocca importanti questioni relative al potere discrzionale del giudice ma anche alla motivazione che lo stesso deve fornire.
Nel caso in commento, la Suprema Corte ha esaminato un caso di non congruità della sentenza poichè nel corso di un giudizio innanzi al giudice di pace le parti civili costituite in giudizio proponevano ricorso in relazione all’art. 606 col lett e), manifesta carenza della motivazione in merito alla esclusione della recidiva e alla concessione delle attenuanti generiche. Lamenta la difesa che il giudice di merito sia è limitato a recepire l’accordo delle parti senza effettuare alcuna valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche e senza motivare in ordine alla esclusione della recidiva contestata agli imputati, alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della valutazione del riconoscimento di tale circostanza aggravante soggettiva, rilevando in proposito che il giudice ha la facoltà di escludere la recidiva nei casi in cui essa non è obbligatoria, purchè fornisca una giustificazione puntuale delle ragioni per le quali ha ritenuto di non riconoscerla.
Inoltre, tra gli altri motivi del ricorso, sempre in relazione all’art. 606 col lett e) c.p.p., vi era pure la carenza di motivazione in merito ala liquidazione delle spese processuali in favore della parti civili.
Deduce a tal proposito la difesa che, pur avendo il giudice provveduto, con la sentenza di patteggiamento, a liquidare le spese sostenute dalle parti civili, le ha quantificate nella somma di euro 520,00, che è del tutto difforme dalla notula prodotta dal difensore, ove le spese di costituzione e difesa delle parti civili sono state determinate in euro pari ad euro 3.510,00, avuto riguardo alla maggiorazione del 30% apportata ai sensi dell’art. 12 co 4 del d.m 20.7.2012 n. 140 che prevede, nel caso lo stesso avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale, l’aumento fino al doppio del compenso unico. Lamenta la difesa delle ricorrenti che non è dato rinvenire nella sentenza alcuna spiegazione della drastica riduzione dell’importo esposto nella notula prodotta.
Infine si chiedeva anche la nullità della sentenza del giudice di merito per l’impossibilità di decifrare il contenuto della motivazione redatta con grafia illeggibile.
I Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto inammissibile sia il primo che il terzo motivo del ricorso osservando rispettivamente che : – “le parti civili non hanno titolo ad impugnare la sentenza di applicazione della pena con riguardo alla valutazione del giudice del patteggiamento in ordine alla concedibilità delle attenuanti generiche e al riconoscimento o esclusione della contestata recidiva. Il difetto di interesse a tale impugnazione si traduce nella inammissibilità del motivo; – perché manifestamente infondato, atteso che la sentenza, scritta a mano, benché presenti una grafia di non facile comprensione, è comunque leggibile. Prova ne è che le stesse ricorrenti, proponendo ricorso per Cassazione avverso detta sentenza, anche per altri motivi, hanno potuto leggerla e comprenderne il contenuto”.
Hanno però ritenuto fondato il secondo motivo del ricorso, quello concernente la liquidazione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili.
Nel caso di specie, infatti, il giudice di merito ha quantificato tali spese nella complessiva somma di euro 520,00 per entrambe le parti civili, ovvero in misura notevolmente inferiore all’importo esposto nella notula prodotta dal difensore (euro 3.510,00, comprensivo della maggiorazione del 30% apportata ai sensi dell’art. 12 co 4 del d.m 20.7.2012 n. 140 per la presenza di più parti con la stessa posizione processuale).
Pertanto, “nel determinare l’ammontare delle spese discostandosi sensibilmente dalla somma richiesta, il giudice era tenuto a spiegare le ragioni per cui aveva ritenuto di riconoscere alle parti civili, per le spese sostenute, un importo decisamente inferiore di quello indicato nella notula ed articolato nelle varie voci, tanto più che, trattandosi di due parti civili, era stata anche apportata la maggiorazione del 30% prevista in questi casi dalla citata norma“.
Si legge in sentenza “in sede di liquidazione delle spese della parte civile, il giudice, pur nell’esercizio di un potere discrezionale, è tenuto a fornire una adeguata giustificazione dell’importo determinato, della sua congruità e corrispondenza ai criteri di determinazione delle singole voci riferibili alle attività defensionali dedotte, avuto riguardo al numero ed importanza delle questioni trattate ed entità delle singole prestazioni difensive“
Infine, precisano gli ermellini, “in tema di patteggiamento, è stato ritenuto affetto da vizio di motivazione il provvedimento con il quale il giudice, in accoglimento della sentenza di patteggiamento, liquida le spese processuali in favore della parte civile, senza alcuna specificazione delle voci che concorrono a formare l’importo complessivo liquidato e dei criteri di valutazione seguiti (Cass. sez 6, 2.4.2012 n. 25192 rv 253104), sez 5, 25.6.2013 n. 31250 rv 256358). Inoltre si è affermata la ricorribilità per Cassazione della sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla liquidazione delle spese della parte civili, in particolare per quanto attiene la congruità della somma liquidata e la coerenza della motivazione sul punto (Cass 14.7.011 Tizzi). Nel caso in esame, il giudice non ha motivato affatto il provvedimento di liquidazione delle spese della parte civili, omettendo di fornire alcuna spiegazione delle ragioni per le quali ha ritenuto di liquidare la notula del difensore in misura così sensibilmente inferiore all’importo richiesto, tanto più che una parte dell’ammontare era stata determinata in ragione della maggiorazione fino al 50% da apportare ai sensi dell’art. 12 co 4 DM 140/2012, che estende anche alla costituzione di parte civile, quando l’avvocato difenda una parte contro più imputati, la possibilità, prevista dalla stessa norma, di aumentare il compenso unico fino al doppio, nel caso il difensore assista più imputati aventi la stessa posizione processuale. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata limitatamente alla liquidazione delle spese in favore delle parti civili costituite.”
Leggi il testo della sentenza
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