L’inammissibilità del ricorso preclude l’estinzione del reato per prescrizione
L’inammissibilità del ricorso preclude l’estinzione del reato per prescrizione
Condannata anziana che incassava la pensione del marito defunto
Truffa, tentata truffa, manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, declaratoria di inammissibilità, estinzione del reato, prescrizione, estinzione reato, preclusioni
Corte di Cassazione II Sezione Penale
Sentenza 15 – 31 ottobre 2014, n. 45114
Presidente Petti – Relatore Rago
Con la sentenza che di seguito si riporta, la Cassazione ha esaminato il ricorso di un’anziana donna che veniva condannata in primo e secondo grado per il reato di truffa (capo sub a) e tentata truffa (capo sub b) aggravata per avere riscosso – dall’agosto 2002 al marzo 2006 – la pensione di guerra del marito nonostante questi fosse deceduto.
Fatti del genere ormai non sono rari ma questa sentenza non si sofferma soltanto sulla questione relativa al reato di truffa ma ribadisce anche alcuni importanti principi di diritto riguardanti la declaratoria di inammissibilità che preclude la rilevabilità della prescrizione.
Tornando ai fatti del processo, avverso la suddetta sentenza l’imputata, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione limitatamente al capo sub b) (tentata truffa) sostenendo che, poiché il Direttore dell’ufficio postale era stato messo a conoscenza, fin dal 20/3/2006, del decesso del marito della donna e, quindi, messo nelle condizioni di negare la corresponsione della pensione all’imputata quando questa si fosse recata all’ufficio postale per la riscossione, allora il tentativo di truffa non sarebbe ipotizzabile trattandosi di reato impossibile.
Per la Cassazione il ricorso è manifestamente infondato.
I giudici di Piazza Cavour osservano che “non è in contestazione la condotta truffaldina posta in essere dalla ricorrente la quale, ricorrendo a vari artifizi descritti nel capo d’imputazione, per anni indusse in errore gli impiegati dell’ufficio postale, facendosi consegnare la pensione del marito, sebbene questi fosse deceduto“.
Correttamente entrambi i giudici di merito, anche relativamente al tentativo condotto con le stesse modalità con le quali per anni la ricorrente era riuscita a farsi consegnare la pensione, hanno disatteso la medesima doglianza osservando che «l’idoneità del comportamento a trarre in inganno i dipendenti dell’ufficio postale è dimostrato dai fatti e la sopravvenuta conoscenza del decesso del marito nulla toglie all’astratta capacità di cagionare la falsa rappresentazione della realtà e solo l’intervento di fattori indipendenti ed esterni alla volontà della donna hanno impedito che anche questa volta l’imputata riuscisse nell’inganno ad incassare la pensione del coniuge»
La Corte si è adeguata al costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale “l’idoneità degli atti va valutata ex ante prescindendo dalle condizioni che, in concreto, hanno ostacolato la realizzazione del delitto”.
Inoltre, si legge in sentenza, “la declaratoria di inammissibilità preclude la rilevabilità della prescrizione” in applicazione del principio di diritto secondo il quale «l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d’impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p.»
Stessa regola vale nell’ipotesi in cui, la prescrizione fosse maturata prima dell’impugnata sentenza, dovendosi ribadire il principio secondo il quale «L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice».
Leggi il testo della sentenza
Articolo 640 Codice Penale
Truffa
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [c.p.m.p. 162, 32quater];
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità [649].
2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante.
Articolo 129 Codice di Procedura Penale
Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza [68, 69, 70, 444 2, 459].
2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato [531; c.p. 150 ss.] ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione [530] o di non luogo a procedere [425, 469, 529, 531] con la formula prescritta.
L’articolo L’inammissibilità del ricorso preclude l’estinzione del reato per prescrizione sembra essere il primo su sentenze cassazione.