Le varianti migliorative nelle procedure di evidenza pubblica basate sul criterio …
Tar Campania, Salerno, Sez. I, 22 settembre 2015, n. 2054
Presidente Urbano; Estensore Severini
Il principio contenuto nell'art. 76, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che – nelle gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – consente la presentazione di varianti, riposa sulla circostanza che la stazione appaltante ha maggiore discrezionalità e soprattutto sceglie il contraente valutando non solo criteri matematici ma anche la complessità dell'offerta proposta, sicché nel corso del procedimento di gara potrebbero rendersi necessari degli aggiustamenti rispetto al progetto base elaborato dall'amministrazione. (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 22 settembre 2015, n. 2054).
In ordine alle varianti progettuali in sede di offerta in gare aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si ammettono varianti migliorative riguardanti le modalità esecutive dell'opera o del servizio, purché non si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto, che si ponga come del tutto alternativo rispetto a quello voluto dalla p.a.. Risulta essenziale che la proposta tecnica sia migliorativa rispetto al progetto base, che l'offerente dia contezza delle ragioni che giustificano l'adattamento proposto e le variazioni alle singole prescrizioni progettuali, che si dia la prova che la variante garantisca l'efficienza del progetto e le esigenze della p.a. sottese alla prescrizione variata. Viene lasciato un ampio margine di discrezionalità alla commissione giudicatrice, trattandosi dell'ambito di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. (Cons. Stato Sez. V, 27-03-2015, n. 1601; conferma T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. II, 18 dicembre 2014, n. 3120).
La previsione esplicita della possibilità di presentare varianti progettuali in sede di offerta (a fortiori in un appalto di lavori basato sulla progettazione preliminare), è stata oggi generalizzata dall'art. 76 del codice dei contratti pubblici (per qualsivoglia appalto); l'amministrazione deve indicare, in sede di redazione della lex specialis, se le varianti sono ammesse e, in caso affermativo, identificare i loro requisiti minimi. (Cons. Stato Sez. V, 27-03-2015, n. 1601; conferma T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. II, 18 dicembre 2014, n. 3120)